Sopravvenuta sostituzione del piano regionale rifiuti e improcedibilità dell’appello (Cons. Stato n. 2319 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta approvazione, da parte della Giunta regionale, di documenti di piano che sostituiscono integralmente gli atti di pianificazione impugnati, con conseguente perdita di qualsiasi loro effetto, determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità dell’appello. Il giudice amministrativo deve rilevare d’ufficio il venir meno dell’interesse, quale condizione dell’azione, quando la nuova disciplina sostituisca in toto quella contestata. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni ulteriore questione preliminare e di merito. In presenza di sopravvenienze che travolgono l’oggetto del contendere, la compensazione delle spese di giudizio risponde a giusti motivi.
Il Fatto
Un’associazione nazionale di protezione ambientale ha impugnato davanti al TAR Puglia la delibera del Consiglio regionale che approvava il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, contestando le disposizioni dedicate alle discariche di Conversano e Corigliano d’Otranto. Il ricorso, originato dalla trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si fondava su sette motivi, tra cui violazioni della normativa ambientale nazionale ed europea, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
Il TAR ha respinto il ricorso per ragioni di rito, ravvisando la carenza delle condizioni dell’azione e la genericità delle censure. L’associazione ha proposto appello, articolando quattro motivi volti a contestare l’inammissibilità e l’omessa pronuncia su specifiche doglianze. Nel corso del giudizio, la Giunta regionale ha approvato una nuova delibera che ha sostituito i documenti di piano in precedenza adottati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’istanza di rinvio avanzata dall’appellante per un asserito inconveniente tecnico nella consultazione delle memorie di controparte. La richiesta è respinta: mancano i presupposti eccezionali previsti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., tanto più rilevanti in un’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, e l’istanza non è accompagnata da alcun elemento che comprovi l’effettivo ostacolo.
Passando alla questione centrale, la Corte accoglie l’eccezione di improcedibilità. Rileva che la Giunta regionale ha approvato la delibera n. 130 dell’11 febbraio 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con cui ha adottato, come modificati, i documenti di piano sostitutivi di quelli approvati con la delibera consiliare del 14 dicembre 2021, segnatamente l’Allegato A recante lo scenario di piano e l’Allegato B sui criteri di localizzazione degli impianti.
La sostituzione integrale degli atti impugnati, osserva il Collegio, comporta la perdita di qualsiasi effetto degli stessi e, quindi, una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La pronuncia di improcedibilità assorbe ogni ulteriore questione, comprese le eccezioni sulla ricevibilità del gravame e i motivi di merito.
Quanto alle spese, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per la compensazione tra le parti, in ragione della sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio in rito.
Nota della Redazione
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