Revoca del permesso UE: illegittimo l’automatismo ostativo da condanna (Cons. Stato n. 2320 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposta ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lvo n. 286/1998, non può fondarsi su un automatismo ostativo incentrato sulla sola sentenza di condanna, né su un preteso carattere vincolato del provvedimento. Il giudizio di pericolosità sociale impone una valutazione contestuale, complessiva e comparativa tra la gravità della condotta e la situazione sociale, lavorativa e familiare dell’interessato. La misura revocatoria deve costituire l’esito di una ponderazione proporzionata e ragionevole dei molteplici interessi convergenti, tanto più quando incide su diritti fondamentali e prelude al diniego di ogni altro titolo di soggiorno. Il provvedimento che ometta tale comparazione è viziato sotto i profili dell’adeguatezza istruttoria e motivazionale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, era titolare di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Il Questore aveva disposto la revoca del titolo, ritenendolo socialmente pericoloso in ragione di una sentenza di condanna per reati commessi ai danni del coniuge, divenuta irrevocabile nel 2018.

Il TAR Veneto, con la sentenza n. 1109/2023, ha respinto il ricorso, valorizzando il carattere ostativo della condanna per il reato di cui all’art. 572 c.p. e ritenendo il provvedimento sostanzialmente vincolato in presenza di gravi precedenti penali. L’interessato ha appellato, deducendo che l’art. 9, comma 4, d.lvo n. 286/1998 impone di valutare la complessiva situazione dello straniero, anche alla luce del ripristinato equilibrio familiare e dell’inserimento sociale e lavorativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dello schema normativo. L’art. 9, comma 4, richiede di tenere conto, nella valutazione della pericolosità, della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Il successivo comma 7 dispone la revoca quando manchino o vengano a mancare le condizioni per il rilascio.

La ratio di tale disciplina non è quella di ponderare in maniera isolata la gravità della condotta penalmente sanzionata, non graduabile in chiave attenuante per circostanze esterne alla sua dinamica commissiva. La funzione della norma è invece assicurare che la revoca sia l’esito di una valutazione comparativa dei molteplici interessi convergenti: quello dello Stato ad allontanare i soggetti pericolosi e quello dell’individuo a conservare la condizione di soggiornante e la rete di relazioni costruita sul territorio.

Il Consiglio di Stato ravvisa il vizio nel provvedimento del Questore. Benché formalmente costruito sulla pericolosità in concreto, esso è in realtà sguarnito di ogni effettiva valutazione comparativa: dopo aver illustrato le difese dello straniero, l’Amministrazione conclude richiamando la gravità della condotta accertata in sede penale, senza misurarsi con gli elementi addotti. Il Collegio sottolinea che la consacrazione provvedimentale del giudizio di pericolosità prelude pressoché inevitabilmente al diniego di qualsiasi altro titolo di soggiorno.

Non convince neppure il percorso del TAR, che ha rivendicato il carattere automaticamente ostativo della condanna ovvero il carattere sostanzialmente vincolato della revoca: entrambe le conclusioni contrastano con il paradigma normativo dell’art. 9, comma 4. Ne consegue l’annullamento del provvedimento, in riforma della sentenza appellata, per vizio di adeguatezza istruttoria e motivazionale, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese del doppio grado sono compensate per l’originalità dell’oggetto della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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