Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Molise n. 244 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione e deve presentarsi concreto e attuale, quale prospettazione di una lesione effettiva della sfera giuridica del ricorrente e dell’utilità derivante dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato. La sua sussistenza e permanenza sono verificabili dal giudice in ogni stato e grado del processo, anche d’ufficio, a prescindere da eccezioni di parte. Il sopravvenuto provvedimento dell’amministrazione che ridisciplini in modo innovativo la materia, contraddicendo nella sostanza i contenuti degli atti gravati, ne determina il superamento e l’implicito ritiro, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Le ricorrenti, società esercenti servizi di trasporto pubblico locale, impugnavano l’Avviso del 25.05.2023 e la connessa Determinazione Dirigenziale n. 2621/2023, con cui la Regione aveva avviato la manifestazione di interesse per la stipula di contratti-ponte nelle more della nuova gara, dopo l’annullamento della precedente procedura di affidamento. Con motivi aggiunti veniva poi gravata la D.G.R. n. 294/2023, che aveva integrato il provvedimento originario con ulteriori condizioni.
I contratti-ponte non venivano mai eseguiti e le ricorrenti non furono convocate per la sottoscrizione. In vista dell’udienza di merito le parti depositavano la nuova determina dirigenziale n. 3252 del 12.6.2024, con cui la Regione ridisciplinava la gestione interinale affidando temporaneamente i servizi agli attuali esercenti agli stessi patti e condizioni dei contratti in essere. Le ricorrenti chiedevano quindi al Collegio di valutare la sopravvenuta carenza d’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei ricorsi, condividendo essi le medesime vicende di fatto e questioni di diritto. Passa poi a esaminare la sorte dell’interesse a ricorrere dopo l’intervento del nuovo provvedimento regionale.
Richiamando Ad. Pl. n. 9 del 2014, Ad. Pl. n. 4 del 2018 e Ad. Pl. n. 22 del 2021, il Tribunale ribadisce che l’interesse va identificato nel bisogno di tutela giurisdizionale, con caratteri di concretezza e attualità, ed escluso quando strumentale a situazioni future e incerte. Sulla verifica officiosa richiama Consiglio di Stato sez. III n. 4039/2013, secondo cui l’accertamento può compiersi in ogni stato e grado del processo anche d’ufficio.
Nel caso concreto, plurimi elementi convergono nel senso della decadenza dell’interesse. La Regione non ha mai dato corso agli schemi di contratto-ponte, risalenti a oltre un anno prima. Soprattutto, con la determina n. 3252/2024 ha riesaminato le proprie scelte discrezionali sull’assetto della gestione interinale, disciplinandola in modo innovativo e contraddicendo frontalmente i contenuti delle precedenti determinazioni, da ritenersi perciò superate e implicitamente ritirate.
Il Collegio valorizza inoltre il comportamento processuale delle ricorrenti, che già nelle memorie di replica del 4.7.2024 avevano demandato al Tribunale la valutazione sulla carenza d’interesse, facendola poi propria con dichiarazioni a verbale non contestate dalla difesa regionale. Richiama quindi l’orientamento secondo cui, in caso di dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse, il giudice non può decidere nel merito né sostituirsi al ricorrente, ma solo dichiarare l’improcedibilità (Consiglio di Stato sez. IV n. 6271/2023; TAR Campania n. 3994/2023).
Le impugnative riunite sono pertanto dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse, con integrale compensazione delle spese in ragione del peculiare andamento della vicenda e della conclusione in rito.
Nota della Redazione
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