Revoca della guardia zoofila e giudizio di inaffidabilità sopravvenuta (TAR Molise n. 243 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di buona condotta previsto dagli artt. 11 e 138 del T.U.L.P.S. per le guardie particolari giurate zoofile opera anche in fase di revoca della qualifica, quale potere speculare a quello autorizzatorio. Il Prefetto valuta in via discrezionale la sopravvenuta inaffidabilità del titolare, assumendo rilievo i fatti illeciti nella loro obiettiva dimensione storica, anche quando il reato sia estinto per oblazione, nonché le segnalazioni di privati e Forze dell’Ordine. La legittimità del provvedimento si apprezza con il principio del tempus regit actum, con irrilevanza della sopravvenuta sentenza assolutoria. Il requisito postula la pertinenza e l’attualità delle condotte, e non è subordinato al porto d’armi.

Il Fatto

La Prefettura di Campobasso aveva conferito al ricorrente, su richiesta dell’associazione di protezione ambientale di appartenenza, la qualifica biennale di guardia particolare giurata volontaria per la vigilanza zoofila-ambientale sugli animali da affezione, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 189/2004.

Dopo la comunicazione dell’Arma dei Carabinieri Forestale sull’esistenza di un procedimento penale a carico dell’interessato, e all’esito del contraddittorio procedimentale, il Vice Prefetto Vicario ha disposto la revoca della nomina. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Molise, chiedendone l’annullamento e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio ha prodotto la sopravvenuta sentenza del Tribunale di Campobasso che lo aveva assolto, per non aver commesso il fatto, dalle imputazioni poste a base del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta anzitutto il primo motivo, relativo all’insussistenza della delega in capo al Vice Prefetto Vicario. La Tabella 3 dell’Allegato A del D.M. del Ministero dell’Interno 13 maggio 2014 prevede la sostituzione del Prefetto in caso di assenza o impedimento in tutte le sue funzioni. La giurisprudenza amministrativa, cui il Tribunale aderisce, ritiene insita nella qualifica di vicario la sussistenza di un impedimento del Prefetto, senza necessità di ulteriori riscontri; la legittimità della sostituzione si presume fino a prova contraria. La sottoscrizione, avvenuta senza richiamo a una specifica delega, rientra pertanto nei poteri sostitutivi generali. Di riflesso è disattesa l’istanza istruttoria volta all’acquisizione dell’atto di delega.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ricostruisce la disciplina: le guardie zoofile delle associazioni riconosciute esercitano funzioni pubbliche di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 57 cod. proc. pen., con designazione subordinata all’autorizzazione prefettizia. Il nucleo dell’accertamento risiede nei requisiti di buona condotta dell’art. 138 del T.U.L.P.S., la cui centralità si riverbera sul potere di revoca, che richiede una valutazione discrezionale sulla sopravvenuta inidoneità del soggetto.

La base istruttoria è ritenuta solida: la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per oblazione, che non contiene alcun accertamento negativo del fatto; le segnalazioni pervenute sul comportamento del ricorrente; l’imputazione per i reati di cui agli artt. 544-bis e 340 cod. pen. L’oblazione, osserva il Collegio, non incide sull’esistenza concreta del fatto illecito, che l’Amministrazione può assumere quale elemento valutativo della personalità.

La sopravvenuta assoluzione non inficia la legittimità dell’atto per il principio del tempus regit actum: la legittimità si apprezza con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’emanazione. L’imputazione aveva, del resto, un ruolo soltanto propulsivo nell’avvio del procedimento di autotutela.

La censura di difetto di motivazione è dichiarata inammissibile per genericità, ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. proc. amm., non avendo il ricorrente individuato i temi ritenuti omessi. Quanto all’abnormità, il Tribunale richiama la Corte cost. n. 211 del 25.07.1996 sui canoni di pertinenza e attualità delle condotte, ritenendoli integrati. La legittimità dell’atto esclude infine la domanda risarcitoria, per difetto di danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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