Revoca del contributo per inadempimento esecutivo: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 37 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione si fonda sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. Spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo, quando si contesti l’inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario in occasione della concessione. In tali ipotesi il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, tutelabile davanti al giudice ordinario. Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo avverso il provvedimento di revoca fondato sull’inosservanza di obblighi esecutivi.
Il Fatto
Un’impresa agricola aveva ottenuto, ai sensi della misura 121 del PSR 2007/2013, un contributo concesso con decreto del 2011. Con successivo decreto del 2017 l’amministrazione aveva approvato la relazione di accertamento finale e il rendiconto, liquidando il saldo.
Nel 2023 il dirigente del servizio competente ha revocato il contributo originario, disponendo la restituzione all’organismo pagatore della somma liquidata a saldo, maggiorata degli interessi. La beneficiaria ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dei termini dell’autotutela, l’insussistenza delle violazioni contestate e la regolarità delle operazioni eseguite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, con avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cpa, un possibile difetto di giurisdizione, per essere la revoca fondata sull’inosservanza di obblighi esecutivi.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, quando la controversia verte sulla concessione o revoca di contributi, il riparto va individuato sulla natura giuridica della situazione fatta valere. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e l’amministrazione si limita alla verifica dei presupposti, senza margini di discrezionalità.
La medesima giurisdizione ricorre quando la lite attiene alla fase di erogazione o ripetizione del contributo e si contesta l’inadempimento delle obbligazioni assunte di fronte alla concessione: in questi casi il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto. Il Collegio ha richiamato in particolare l’orientamento del C.G.A.R.S. n. 290 del 2018, la posizione del TAR Marche n. 633 del 2023, nonché il solco tracciato dalle Sezioni Unite n. 6/2014 e dalla Cass. civ. Sez. Un. n. 25211/2015, con ulteriore richiamo alla Cass. civ. Sez. Un. n. 19484 del 2024.
Trattandosi di revoca per carenze in fase di esecuzione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il giudizio ricade nella giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, davanti al quale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cpa, è consentito riproporre la domanda entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della decisione in rito e della mancanza, nel provvedimento impugnato, dell’indicazione specifica del giudice davanti al quale era possibile impugnarlo.
Nota della Redazione
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