Responsabilità datoriale per infortunio da rischio ordinario e prova liberatoria (Cons. Stato n. 2618 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro è responsabile, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., del danno alla salute subito dal dipendente per eventi correlati ai rischi della prestazione, trattandosi di responsabilità contrattuale che trova fonte nel contratto di lavoro integrato dalla norma di sicurezza. Il lavoratore deve allegare e provare il danno, la nocività dell’ambiente e il nesso causale; il datore si libera solo dimostrando di aver adottato tutte le misure esigibili secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica. Non è sufficiente provare l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale o l’adozione di atti generali che ne impongono l’uso: occorre dimostrare di averli concretamente messi a disposizione e di aver vigilato sul loro effettivo utilizzo. La condotta imprudente del lavoratore non esonera il datore, salvo che integri un comportamento abnorme, atipico ed eccezionale, del tutto slegato dai compiti di servizio e quindi imprevedibile. Nella liquidazione del danno opera il divieto di cumulo con misure indennitarie di analoga finalità compensativa, secondo il meccanismo della compensatio lucri cum damno.
Il Fatto
Un appuntato della Guardia di finanza, impegnato nella ritinteggiatura di un ufficio nell’ambito della squadra per il minuto mantenimento, urtava la testa contro una staffa sporgente dal muro, riportando una contusione e una ferita lacero-contusa. Dalla lesione derivava una sintomatologia che conduceva alla dichiarazione di inidoneità permanente al servizio d’istituto e di non reimpiegabilità, con riconoscimento della pensione privilegiata.
Il militare chiedeva al Ministero dell’economia il risarcimento del danno all’integrità fisica. Il TAR Lazio respingeva il ricorso, ritenendo l’infortunio dipendente da causa di servizio ma non imputabile all’amministrazione, posto che le lavorazioni rientravano nella manutenzione ordinaria eseguibile in economia ed erano stati acquistati elmetti protettivi, senza che fosse accertato se fossero disponibili o utilizzati.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie il primo e il terzo motivo, assorbendo il secondo, dedotto in via subordinata. Il Collegio ricostruisce la fattispecie alla luce dell’art. 2087 cod. civ. e dell’art. 1218 cod. civ., qualificando la responsabilità datoriale come contrattuale e non oggettiva: essa resta collegata alla violazione di obblighi di comportamento imposti da norme o suggeriti dalle conoscenze tecniche disponibili.
Quanto all’onere probatorio, il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente e il nesso causale; il datore può liberarsi dimostrando che il pregiudizio dipende da causa a lui non imputabile. Nel caso concreto la sussistenza del danno e la sua derivazione da fatti lavorativi non sono contestate e risultano confermate dalla documentazione prodotta in primo grado.
La questione dirimente attiene all’imputabilità dell’evento. Il Collegio dissente dal primo giudice: l’incertezza sull’uso degli elmetti non può fondare l’esonero. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 1276 del 2023 e Cass., Sez. L., n. 25597 del 2021, si afferma che tra le misure protettive rientrano quelle esigibili in relazione al rischio da condotta colposa del dipendente. L’amministrazione avrebbe dovuto provare di aver concretamente messo a disposizione i dispositivi e di averne verificato l’uso; prova non fornita.
Né l’impatto contro la staffa è ascrivibile a una condotta atipica ed eccezionale del lavoratore. Accertata la responsabilità, il Collegio dispone verificazione medico-legale per quantificare il danno alla persona secondo le tabelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, con valutazione dell’incidenza percentuale della menomazione e salvezza dell’eventuale compensatio lucri cum damno ai sensi dell’art. 1223 cod. civ. e di Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2018. Fissa quindi nuova udienza per la decisione sulla domanda di condanna.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 2087 c.c. – Tutela delle condizioni di lavoro