Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Puglia n. 1245 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito, intervenuto dopo la proposizione dei motivi aggiunti, investe l’intero complesso delle domande e ne preclude l’esame nel merito. La declaratoria di improcedibilità non presuppone alcun accertamento sulla fondatezza dei motivi, ma riposa sulla sola valutazione dell’interesse alla decisione. La compensazione integrale delle spese è giustificata dalla peculiarità del caso e dalla complessità in fatto della controversia, che ne rende inopportuna l’imputazione alla parte soccombente in senso sostanziale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione del dirigente della Sezione Competitività della Regione Puglia n. 233 del 29 marzo 2023, unitamente alle comunicazioni del RUP, ai verbali della Commissione di ammissione e valutazione e all’avviso pubblico di cui alla determinazione n. 1064 del 20 dicembre 2022. La controversia riguardava una procedura selettiva regionale, con pluralità di operatori economici controinteressati, tra cui società del settore energetico.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente estendeva l’impugnazione ad ulteriori determinazioni dirigenziali, da ultimo all’atto n. 1032 dell’01.12.2023, prodotto in giudizio in adempimento di ordinanza presidenziale. All’udienza pubblica del 3 dicembre 2024 la difesa della ricorrente depositava nota del 29 novembre 2024 con cui dichiarava di non avere più interesse al ricorso. La questione giunge pertanto al collegio nella sola prospettiva della sorte processuale della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che la parte ricorrente, prima dell’udienza, ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Tale manifestazione unilaterale incide sul presupposto dell’azione, poiché l’interesse alla decisione costituisce condizione indefettibile della pronuncia di merito e la sua cessazione sopravvenuta rende la domanda non più esaminabile.
Il collegio qualifica la fattispecie alla luce del difetto sopravvenuto di interesse, riconducendola al paradigma dell’improcedibilità disciplinato dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria opera sull’intero ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, atteso che la rinuncia alla pronuncia si estende a tutte le domande proposte.
Nessuna valutazione di merito viene svolta sui motivi articolati dalla ricorrente, restando la controversia definita sul piano squisitamente processuale. Il Tribunale non procede quindi all’esame delle censure relative alla procedura selettiva regionale.
Quanto alle spese, il collegio applica la regola dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. e ne dispone la compensazione integrale. La scelta è ancorata, sul piano motivazionale, alla peculiarità del caso di specie e alla complessità in fatto della controversia, elementi che escludono l’applicazione della soccombenza formale in capo alla ricorrente.
Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.
Nota della Redazione
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