Silenzio del MASE sul procedimento di VIA e termini perentori (TAR Puglia n. 1243 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale è illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale dettata dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006. Il carattere perentorio dei termini di cui all’art. 25, comma 2-bis, del codice dell’ambiente non è revocabile in dubbio, sia per il dato testuale dell’art. 25, comma 7, sia in coerenza con il favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea. L’obbligo di pronuncia espressa del MASE non è eliso dalla mancata espressione dei pareri nei termini ovvero dall’espressione di pareri negativi, dovendo l’autorità competente procedere comunque alla valutazione. Nel procedimento di VIA, qualificabile come pluristrutturato, il silenzio dell’amministrazione interpellata è equiparato ope legis a un atto di assenso ai sensi dell’art. 17-bis legge n. 241/1990, con conseguente dovere dell’amministrazione procedente di adottare il provvedimento conclusivo.
Il Fatto
La società ricorrente presenta al MASE, in data 8 marzo 2023, l’istanza di avvio del procedimento di VIA nazionale per un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel territorio di due Comuni pugliesi. Il successivo 27 marzo il Ministero comunica la procedibilità dell’istanza, dispone la pubblicazione della documentazione per la consultazione del pubblico e affida l’istruttoria tecnica alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
La fase di consultazione si chiude senza osservazioni. Nonostante il decorso dei termini, nessun atto viene adottato dalle amministrazioni competenti, né a fronte della nota di integrazioni volontarie trasmessa in dicembre, né a fronte del sollecito del 23 gennaio 2024. La società ricorrente agisce quindi per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna delle amministrazioni alla definizione del procedimento, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta. Il MASE e il MiC si costituiscono con atto meramente formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della sequenza procedimentale e rileva che l’istanza era stata acquisita al protocollo MASE l’8 marzo 2023 e che la consultazione pubblica si era conclusa senza osservazioni. Il procedimento, tuttavia, restava fermo. Il raffronto con le cadenze dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 — che impone alla Commissione tecnica di adottare lo schema di provvedimento di VIA entro 130 giorni dalla presentazione dell’istanza e al MASE di rilasciare il provvedimento conclusivo entro i successivi 30 giorni — evidenzia termini tutti abbondantemente spirati.
Il TAR sottolinea che il carattere perentorio di tali termini trova conferma nel dato testuale dell’art. 25, comma 7 e nel favor per le fonti rinnovabili, comprovato dal Regolamento (UE) 2022/2577 e dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che qualifica gli impianti fotovoltaici come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Richiama sul punto la Corte costituzionale n. 177 del 30 luglio 2021.
Il Collegio affronta poi il nodo del concerto del MiC. Osserva che, ai sensi del primo comma dell’art. 25, l’obbligo di pronuncia espressa del MASE non è eliso dalla mancata espressione dei pareri nei termini o dall’espressione di pareri negativi. Coordina tale previsione con l’art. 17-bis legge n. 241/1990, che disciplina il silenzio assenso nei procedimenti in cui sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta, estendendo il meccanismo anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e dei beni culturali.
Il TAR richiama il parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale, n. 1640 del 23 giugno 2016, secondo cui il silenzio dell’amministrazione interpellata è equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all’amministrazione procedente di adottare il provvedimento conclusivo, e la sentenza della Sezione n. 1429 dell’11 dicembre 2023, che ha ricondotto il procedimento di VIA allo schema del silenzio assenso orizzontale. Poiché l’art. 25, comma 2-bis non precisa il momento di decorrenza del termine per il concerto, il Collegio ritiene ragionevole che esso decorra dal ricevimento, da parte del MiC, del parere della Commissione tecnica, equivalendo tale atto allo schema del provvedimento di VIA.
Accertata la palese violazione dei termini, la domanda principale è accolta, con condanna del MASE alla riattivazione del procedimento e all’adozione di un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Il Tribunale nomina Commissario ad acta il Dirigente del settore Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, o suo delegato, che dovrà provvedere nel successivo termine di 90 giorni su istanza di parte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 700,00 in favore della società ricorrente, con compensazione rispetto al MiC.
Nota della Redazione
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