Esame avvocato: improcedibile il ricorso se sopravviene l’abilitazione (TAR Sicilia n. 1600 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è nella piena disponibilità della parte, che può dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione. La sopravvenuta carenza d’interesse determina pertanto la declaratoria di improcedibilità del gravame. La regola si applica anche quando la condizione sopravvenuta consista nel conseguimento del risultato pratico già perseguito con il ricorso.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato all’esame di abilitazione alla professione forense indetto con d.m. dell’11 giugno 2019, riportando l’insufficienza nelle prove scritte con una votazione complessiva di punti 67/150. Ha impugnato la graduatoria pubblicata il 04.08.2020, i verbali delle sottocommissioni presso le Corti d’Appello di Messina e de L’Aquila e gli atti presupposti, lamentando profili di composizione delle commissioni, incompetenza, difetto di motivazione e violazione dei criteri fissati dalla Commissione centrale.

L’Amministrazione si è costituita e ha resistito al gravame. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 805 del 23 novembre 2020. In vista dell’udienza di merito il Ministero ha depositato una certificazione attestante che la ricorrente aveva sostenuto l’esame indetto con d.m. 14/09/2020 ed era stata dichiarata idonea. All’udienza straordinaria del 4 marzo 2024 il difensore ha confermato a verbale la sopravvenuta carenza d’interesse.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale individua la questione nella sopravvenienza di una condizione di fatto e di diritto rispetto alla domanda introduttiva. Il conseguimento dell’abilitazione professionale ha attribuito alla ricorrente il risultato che l’azione era diretta a ottenere. Da qui la constatazione che essa non trae più alcun vantaggio utile dall’eventuale accoglimento del ricorso.

Su questo presupposto il Collegio richiama la regola generale del processo amministrativo: vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere interesse alla decisione.

Tale dichiarazione provoca la presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del gravame. Il Collegio ancora la regola a un orientamento consolidato, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 7816 del 2022, Cons. Stato, sez. III, n. 4031 del 2022 e Cons. Stato, sez. IV, n. 968 del 2022.

Il Tribunale non esamina quindi nel merito i motivi di censura, che restano assorbiti dalla declaratoria processuale. L’esito del giudizio è coerente con la dichiarazione resa a verbale dal difensore della ricorrente, che ha confermato la perdita d’interesse.

La decisione sull’esito processuale si riflette sul regolamento delle spese. Il Collegio dispone la piena compensazione delle spese di lite, rinvenendone giusta ragione nell’esposizione che precede. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

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