Divieto di porto d’armi per condanne non ostative e giudizio di inaffidabilità (TAR Calabria n. 1954 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto d’armi ha carattere eccezionale: l’amministrazione può negarne il rinnovo ogniqualvolta manchi la presumibile certezza della completa affidabilità del richiedente all’uso delle armi. Il giudizio di affidabilità è prognostico e autonono rispetto all’accertamento penale: l’autorità di pubblica sicurezza può valorizzare nella loro oggettività fatti di reato anche diversi da quelli elencati nell’art. 43, primo comma, T.U.L.P.S., e vicende prive di rilievo penale, purché l’apprezzamento sia razionale e congruamente motivato. Quando le condanne non rientrano tra i reati ostativi, opera il secondo comma dell’art. 43, che rimette alla discrezionalità amministrativa la verifica dell’affidabilità. Il pregresso rilascio o rinnovo del titolo non genera alcun affidamento, perché ogni istanza impone una valutazione attuale degli interessi coinvolti. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irrazionalità.

Il Fatto

Il ricorrente era stato a lungo titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia e ne aveva chiesto il rinnovo. La Questura di Cosenza gli comunicava un preavviso di rigetto, rilevando l’esistenza di precedenti condanne penali ritenute ostative al rilascio. L’interessato presentava controdeduzioni, osservando che le condanne riguardavano esclusivamente la materia della sicurezza sul lavoro, che il titolo gli era stato più volte rilasciato in passato nonostante la preesistenza di quei precedenti e che le pronunce non rientravano tra i reati elencati nell’art. 43 T.U.L.P.S..

La Questura rigettava comunque l’istanza, richiamando diversi decreti penali di condanna per violazioni delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo la carenza di motivazione rispetto all’assenza di un mutamento delle circostanze e l’insussistenza dei presupposti normativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto l’assetto delle autorizzazioni di polizia, confermando che la detenzione delle armi costituisce un’ipotesi eccezionale e che le esigenze di incolumità pubblica prevalgono. La revoca o il diniego possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, potendo assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi, nonché vicende personali prive di rilevanza penale.

Il Tribunale sottolinea la distinzione tra il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. e quello del giudice penale: il primo è prognostico e ha funzione precauzionale, il secondo è improntato a tassatività e svolge funzione repressiva. Ne consegue che l’autorità amministrativa ben può valutare nell’oggettività storica i fatti di reato e prescindere dagli esiti del procedimento penale.

Nel caso concreto, il ricorrente è stato destinatario, nell’ultimo quindicennio, di numerosi decreti penali di condanna per reati in materia di sicurezza sul lavoro, di una sentenza di patteggiamento e, più di recente, della misura della libertà controllata. La molteplicità dei pregiudizi, distribuiti su un arco temporale significativo, costituisce indice di una condotta non specchiata e di una propensione a violare il diritto penale, riflettendosi sull’inaffidabilità all’uso delle armi.

Il Collegio esclude che rilevi l’assenza di reati ex se ostativi. L’art. 43 T.U.L.P.S. distingue, infatti, il primo comma, che vincola l’amministrazione al diniego in presenza di determinate condanne, dal secondo comma, che le riconosce un potere discrezionale in presenza di condanne per reati diversi. È quest’ultima l’ipotesi pertinente, poiché la Questura non ha applicato una preclusione normativa, ma ha valutato numerosità, natura e beni giuridici lesi.

Quanto ai pregressi rinnovi, il Tribunale ribadisce che l’essere stato titolare del porto d’armi non fa sorgere alcuna aspettativa, poiché ogni istanza impone una valutazione attuale. Il ricorrente, peraltro, non ha provato la data dell’ultimo rilascio, e la stessa licenza risultava scaduta in epoca precedente l’ultima condanna e la misura di sicurezza. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *