Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Sicilia n. 2786 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in virtù del principio dispositivo, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Ella può pertanto dichiarare di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio, provocando la presa d’atto del giudice. Questi può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La sopravvenuta carenza d’interesse integra il presupposto per la declaratoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm. La compensazione delle spese di lite consegue all’esito meramente in rito del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente psicologo, impugnava la delibera con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale lo aveva escluso dalla procedura concorsuale per titoli ed esami, riservata al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, indetta per la copertura di quattro posti di dirigente psicologo. Con il ricorso introduttivo impugnava anche la nota dirigenziale e la delibera di nomina della commissione esaminatrice.

Amesso con riserva in forza di ordinanza cautelare, il ricorrente proponeva motivi aggiunti avverso la delibera di approvazione degli atti e di nomina dei vincitori, lamentando l’assegnazione dei posti alle due controinteressate, ammesse e non escluse dal concorso. Nelle more, il ricorrente veniva assunto a tempo indeterminato dalla stessa azienda a seguito di utile collocazione nella graduatoria di una nuova procedura di stabilizzazione, indetta ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021, e dichiarava di non avere più interesse al merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse è stata depositata prima dell’udienza pubblica e della trattazione in decisione. Richiama il principio dispositivo, operante anche nel processo amministrativo, in forza del quale il ricorrente dispone dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione.

Da tale premessa deriva che il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione, e finanche rinunciare espressamente al ricorso. La conseguenza è la mera presa d’atto da parte del giudice, cui è precluso procedere d’ufficio e sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.

Il Collegio richiama sul punto il precedente del Cons. Stato sez. II, 26/05/2025, n. 4575, che conferma l’impostazione. Non residua quindi alcuno spazio per un esame nel merito dei motivi dedotti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.

Il giudice dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm. Quanto alle spese, le compensa tra tutte le parti in ragione dell’esito in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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