Errori palesi e ritiro della domanda non ammettono rettifica del punteggio (TAR Sardegna n. 225 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di selezione per l’accesso ai fondi del Programma di sviluppo rurale, la rettifica del punteggio di autovalutazione dei criteri di selezione è ammessa esclusivamente nei casi di errori palesi. Non integra errore palese la dichiarazione non veritiera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, con cui il richiedente attesti di avere aggiornato il fascicolo aziendale e di possedere un requisito di priorità in realtà insussistente. Sul beneficiario grava un dovere di diligenza e autoresponsabilità nella verifica delle informazioni autocertificate. La valutazione dell’amministrazione sulla non palese riconoscibilità dell’errore costituisce espressione di ampio potere discrezionale, sindacabile solo per travalicamento dei limiti di ragionevolezza. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola motivazione autonoma è sufficiente a sorreggerlo.

Il Fatto

La Regione autonoma della Sardegna approvava il bando per l’annualità 2016 della Sottomisura 4.1, destinato a sostenere gli investimenti nelle aziende agricole. La lex specialis prevedeva l’esame delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione e attribuiva 1 punto all’impresa che aderisse a sistemi di qualità o applicasse il metodo di produzione biologica. Il dato doveva risultare dal fascicolo aziendale, che il richiedente aveva l’obbligo di costituire o aggiornare.

Il ricorrente presentava domanda per un importo di Euro 37.970,10, dichiarando il possesso del requisito biologico e l’avvenuto aggiornamento del fascicolo. In corso di istruttoria si avvedeva che il fascicolo non era stato aggiornato e che il requisito non era posseduto al momento della domanda. Chiedeva quindi la rettifica ai sensi dell’art. 13, lett. e), del bando. L’amministrazione rigettava l’istanza e, con la determinazione impugnata, respingeva la domanda di sostegno. Il ricorrente ha adito il TAR lamentando, tra l’altro, la qualificabilità dell’errore come palese e la possibilità di ritirare la dichiarazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il richiamo, contenuto nel diniego, all’art. 17, c. 2, del bando. Secondo il ricorrente il riferimento sarebbe erroneo, avendo egli spontaneamente segnalato l’errore. Il Tribunale ritiene che quel richiamo costituisca mera illustrazione del quadro normativo e non profilo motivazionale autonomo. Anche a volerlo considerare tale, il motivo resta infondato: il provvedimento è plurimotivato e la legittimità di una sola delle motivazioni autonome è sufficiente a sorreggerlo, secondo il richiamo a Cons. Stato n. 1616/2025 e ai precedenti ivi richiamati.

Passando alla motivazione principale, il Tribunale esclude che la fattispecie rientri nell’art. 17, c. 1, perché l’art. 12, c. 4, secondo periodo, del bando riserva la rettifica del punteggio di autovalutazione ai soli casi di errori palesi. Quanto alla qualificazione dell’errore, il Collegio richiama il dovere di buona fede, correttezza e autoresponsabilità gravante sui beneficiari di finanziamenti pubblici, chiamati a verificare con particolare rigore la corrispondenza al vero delle dichiarazioni autocertificate. L’art. 13, lett. a) impone di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale e non ammette la sanatoria di dati non presenti, mentre il richiamato art. 12, c. 3, esclude la rettifica in ipotesi di errori non palesi.

Il Tribunale valorizza inoltre la falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, con cui il ricorrente aveva attestato l’avvenuto aggiornamento del fascicolo. Su queste premesse, la valutazione amministrativa sulla non palese riconoscibilità dell’errore rientra in un ampio potere discrezionale, non travalicato nei limiti della ragionevolezza e pertanto non sindacabile. Il Collegio richiama sul punto TAR Sardegna n. 944/2024.

Le censure sul richiamo all’art. 13, lett. c) e all’art. 19 del bando investono profili motivazionali ulteriori e autonomi: la ritenuta legittimità della motivazione centrale esime il Collegio dal loro esame. Il quinto motivo, relativo al punteggio comunque sufficiente, è respinto perché la rettifica resta subordinata all’accertamento dell’errore palese, nella specie escluso. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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