Divieto di ritorno ex art. 2 d.lgs. n. 159/2011: non basta la commissione occasionale di una rissa (TAR Lazio n. 250 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La misura di prevenzione del divieto di ritorno in un Comune, applicata ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, presuppone l’accertamento della pericolosità sociale del destinatario, ossia la sua riconducibilità alle categorie di cui all’art. 1 del codice delle leggi antimafia. La mera ipotesi di reato — quale la contestazione di una rissa — non è di per sé sufficiente a qualificare il soggetto come “dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”, dovendo l’amministrazione motivare specificamente sulla sussistenza di tale dedizione. In sede cautelare, la carenza di tale motivazione determina la sospensione dell’efficacia del provvedimento, fermo restando il potere di riesame dell’amministrazione.

Il Fatto

Un soggetto impugnava davanti al TAR il decreto con cui il Questore di Latina gli aveva applicato, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Gaeta per la durata di tre anni. Il provvedimento questorile era stato preceduto dal rigetto del ricorso gerarchico da parte del Viceprefetto Vicario di Latina.

Con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, il ricorrente contestava la legittimità della misura, sostenendo l’insussistenza dei presupposti di legge e l’utilizzo, a fondamento del provvedimento, di atti — quali la comunicazione di notizia di reato e relativi allegati — che non potevano giustificare l’adozione della misura di prevenzione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha ritenuto, alla luce del sommario esame proprio della fase cautelare, che sussistessero i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione.

Il Collegio ha rilevato che la misura di prevenzione del divieto di ritorno era stata applicata in mancanza dei presupposti di legge, non emergendo la riconducibilità del ricorrente alle categorie delle “persone indicate nell’articolo 1 (…) pericolose per la sicurezza pubblica”.

In particolare, il TAR ha evidenziato che anche l’eventuale commissione del delitto di rissa — il cui accertamento spetterà al giudice penale — non appare sufficiente a far ritenere il soggetto “dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” ai sensi dell’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011. L’amministrazione non aveva infatti in alcun modo motivato la sussistenza della dedizione alla commissione di reati di tale specie, requisito necessario per l’applicazione della misura.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento gravato e fissando l’udienza pubblica di merito. Ha altresì condannato l’amministrazione resistente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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