L’AGEA non può reiterare il prelievo latte già annullato dal giudicato (TAR Lombardia n. 1234 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di annullamento del giudice amministrativo ha natura autoesecutiva e caduca con efficacia ex tunc l’atto impositivo, impedendo che esso costituisca presupposto di successivi provvedimenti. L’amministrazione non può sottrarsi all’effetto conformativo del giudicato sostenendo che gli atti annullati non rientrano nelle fattispecie disciplinate dalla normativa unionale richiamata. Il provvedimento che, in asserita ottemperanza, reitera invariato il contenuto dell’atto annullato è nullo, perché nuovo atto sostanzialmente riproduttivo adottato in violazione del giudicato. Il ricalcolo del prelievo supplementare deve avvenire in conformità ai criteri dei regolamenti europei, come interpretati dalla Corte di Giustizia.
Il Fatto
Un’azienda agricola impugna la comunicazione con cui AGEA le ha imputato il prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2004/05, oltre interessi dal 01.09.2005. La comunicazione dichiara di voler ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato le imputazioni di prelievo per quella campagna, ma conclude nel senso che il prelievo dovuto permane invariato.
La ricorrente deduce la violazione del giudicato: l’atto impugnato riprodurrebbe, a distanza di vent’anni, il provvedimento già caducato. AGEA si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso. La causa perviene alla decisione all’esito dell’udienza di smaltimento tenuta da remoto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi e li ritiene fondati. La sentenza n. 7700/2019 del Consiglio di Stato aveva accolto l’appello del produttore, annullando l’imputazione di prelievo per la campagna 2004/05 e disponendone il ricalcolo: la decisione si fondava sull’inattendibilità dei dati posti alla base del calcolo e sull’alterazione del meccanismo di compensazione-riassegnazione rispetto al Reg. (CEE) n. 3950/92, come interpretato dalla Corte di Giustizia.
Il punctum juris è verificare se il nuovo provvedimento rispetti l’effetto conformativo di quella pronuncia. AGEA, dopo aver premesso di voler ottemperare, ha affermato che i provvedimenti annullati non si riferiscono ai casi contemplati dalle sentenze europee richiamate e che quindi il prelievo permane invariato. Per il Tribunale l’amministrazione ha così ritenuto in sostanza non vincolante il giudicato nella fattispecie concreta.
L’annullamento disposto dal Consiglio di Stato ha natura autoesecutiva e ha caducato con efficacia retroattiva gli atti impositivi. La giurisprudenza amministrativa, richiamata nel testo, esclude che l’atto annullato possa fondare provvedimenti successivi. La comunicazione impugnata non è dunque semplice integrazione dei precedenti atti, definitivamente eliminati dall’ordinamento: è atto nuovo, sostanzialmente riproduttivo di quello già annullato, adottato in aperta violazione del giudicato.
Sotto altro profilo, il ricalcolo è stato effettuato senza tenere conto delle statuizioni della Corte di Giustizia e del giudicato, con conseguente erroneità del calcolo. Il provvedimento è perciò irrimediabilmente viziato e la censura assorbe gli altri motivi. Il ricorso è accolto, con declaratoria di nullità degli atti impugnati.
Nel nuovo esercizio del potere l’amministrazione dovrà considerare anche il decreto legge n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, che ha disciplinato le modalità di rideterminazione del prelievo per i destinatari di sentenza definitiva di annullamento; l’art. 10-bis, comma 4, del decreto priva di effetto le comunicazioni di ricalcolo notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. Le spese sono integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.