Sospensione sine die del procedimento è illegittima per stallo procedimentale (TAR Puglia n. 458 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione non può sospendere il procedimento amministrativo in corso di formazione: l’art. 21 quater, comma 2, della legge n. 241/1990 consente la sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione solo di provvedimenti già emessi, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. Il procedimento, invece, va concluso con un provvedimento espresso. È pertanto illegittimo l’atto con cui l’amministrazione subordini sine die l’adozione del provvedimento richiesto all’approvazione di una variante urbanistica futura e incerta, traducendosi in uno stallo procedimentale di durata indefinita. In difetto di adozione della variante, l’istanza va valutata alla luce dello strumento urbanistico vigente.
Il Fatto
La società ricorrente ha proposto un piano urbanistico esecutivo relativo a un comparto del PRG di Nardò. Nell’ambito del procedimento di approvazione, il Dirigente dell’Area competente, in qualità di Autorità Procedente e con il RUP, ha dato atto con nota del 28.06.2023 che gli elementi ulteriori emersi rispetto a un precedente parere suggerivano la convenienza di reimpostare il procedimento, anteponendo l’approvazione di una variante allo strumento urbanistico generale ai sensi del penultimo comma dell’art. 21 della legge regionale n. 56/1980.
Con successiva nota del 29.06.2023 il Capo Servizio ha comunicato di non poter ricoprire il ruolo di autorità competente nella verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto rimessa alla Regione Puglia. La società ha impugnato entrambe le note davanti al TAR Puglia, deducendone l’illegittimità sotto il profilo della sospensione del procedimento e dello stallo che ne derivava.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 21 quater, comma 2, della legge n. 241/1990 ammette la sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione «per gravi ragioni» e «per il tempo strettamente necessario», con l’onere di indicarne il termine, ma con riferimento ai soli provvedimenti già emessi e non a quelli in corso di formazione. La sospensione, inoltre, non può essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’art. 21 nonies. Ne discende che l’ordinamento prevede l’istituto della sospensione del provvedimento, ma non quello della sospensione del procedimento, che l’amministrazione ha l’obbligo giuridico di concludere mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Su questa base il Collegio ritiene fondato il ricorso. Nella fattispecie non risulta che la proposta variante urbanistica sia stata approvata, né anche solo adottata: manca dunque il presupposto per l’applicazione di eventuali misure di salvaguardia. In difetto di adozione della variante, l’istanza della ricorrente va valutata unicamente alla luce dello strumento urbanistico vigente, non potendo le determinazioni dell’amministrazione tradursi in una situazione di stallo procedimentale di durata indefinita.
Il Tribunale osserva poi che non sono emersi elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli già scrutinati con ordinanza cautelare n. 581/2023. La persistente pendenza dello stallo conferma quindi l’illegittimità dell’atto impugnato, non potendo l’amministrazione subordinare sine die l’adozione del provvedimento richiesto alla ricorrenza di elementi futuri e incerti.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e salvezza del riesercizio del potere amministrativo. In sede di riedizione, l’amministrazione dovrà valutare se la variante incida o meno sul dimensionamento globale del PUE, ovvero determini modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici, ai fini dell’individuazione dell’autorità competente all’approvazione, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della legge regionale n. 20/2001. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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