Rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 173 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la rinuncia al ricorso produce la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche quando non rispetti le formalità prescritte dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., se dal complesso degli atti processuali è desumibile la prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione. Il giudice deve pertanto verificare se la manifestazione di volontà della parte, pur irregolare nella forma, sia univoca nel senso dell’abbandono della pretesa. La declaratoria di improcedibilità non presuppone l’integrale scrutinio dei motivi di ricorso, poiché la sopravvenuta carenza di interesse preclude in via assorbente la decisione sul merito. Sussistono ragioni di compensazione delle spese quando il contenzioso presenti complessità e peculiarità che giustifichino la soccombenza reciproca in senso sostanziale.

Il Fatto

La ricorrente, società attiva nel settore estrattivo, opera all’interno del compendio ATE g40 nel Comune di Ghedi. Con ricorso proposto nei confronti della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia, del Comune di Ghedi e di una società controinteressata, ha impugnato il Nuovo Piano Cave provinciale, approvato con delibera del Consiglio Regionale, limitatamente alle determinazioni adottate per l’ambito ATE g40, oltre agli atti presupposti.

Nel corso del giudizio, con deposito del 10.1.2025, la ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione, rinunciando al ricorso e instando per una pronuncia di improcedibilità o estinzione, con spese compensate. All’udienza del 15.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la dichiarazione di rinuncia non è ossequiosa delle formalità imposte dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. Il dato formale, tuttavia, non esaurisce la valutazione. La norma va letta in collegamento con il successivo comma 4, che consente di desumere dall’intero compendio processuale la prova della sopravvenuta carenza d’interesse.

Il Tribunale verifica quindi la sostanza della manifestazione di volontà espressa dalla parte. La dichiarazione depositata contiene un’abdicazione inequivocabile alla pretesa sostanziale, accompagnata dalla richiesta di declaratoria di improcedibilità e dalla proposta di compensazione delle spese. Tali elementi, complessivamente considerati, valgono a integrare la fattispecie della sopravvenuta carenza di interesse.

Il percorso argomentativo del giudice amministrativo privilegia dunque l’effetto sostanziale della rinuncia rispetto all’inosservanza formale del disposto del comma 3. La soluzione si fonda su una lettura sistematica dell’art. 84 cod. proc. amm., che non chiude il giudice nella rigidità delle forme quando l’atto processuale, pur irregolare, esprime in modo chiaro il venir meno dell’interesse.

Quanto alle spese, il Collegio richiama la complessità e la peculiarità del contenzioso, che coinvolge la pianificazione territoriale estrattiva regionale e provinciale e una pluralità di soggetti pubblici e privati. Sussistono perciò ragioni per la compensazione integrale tra le parti, coerentemente con la richiesta della stessa ricorrente.

La decisione si chiude con la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza alcuno scrutinio dei motivi articolati, tra cui quelli relativi alla redistribuzione dei volumi e al legittimo affidamento degli operatori. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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