Sospensione dei nuovi accreditamenti e rimodulazione dei volumi: legittimo il diniego regionale (TAR Sardegna n. 127 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione temporanea della concessione di nuovi e ulteriori accreditamenti istituzionali disposta dalla Regione nell’esercizio della propria competenza in materia di programmazione sanitaria si estende ai processi valutativi relativi alla rimodulazione in aumento dei codici di prestazione e dei volumi di attività delle strutture già accreditate. La rimodulazione incide, infatti, sul quadro complessivo dell’offerta sul quale opera l’attività di ricognizione e censimento del fabbisogno. L’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale sono provvedimenti autonomi e distinti, ancorché il primo costituisca presupposto del secondo: la verifica di compatibilità attiene al fabbisogno e alla localizzazione territoriale, mentre l’accreditamento richiede requisiti ulteriori e la verifica di funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione. Non è configurabile alcuna contraddittorietà nel provvedimento che, nel medesimo contesto, assenta l’autorizzazione e neghi il profilo dell’accreditamento in aumento.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un laboratorio di analisi cliniche accreditato e operante nel territorio regionale, ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento posseduti, nonché la rimodulazione in aumento delle prestazioni e dei relativi volumi di attività annuali. Il procedimento si è svolto mediante conferenza di servizi asincrona, con il coinvolgimento del Servizio regionale competente.

Il SUAPE ha adottato il provvedimento unico n. 171 del 18.04.2023, con il quale ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio in rimodulazione, ha rinnovato l’accreditamento per cinque anni, ma ha escluso l’ampliamento dei volumi, recependo il parere non favorevole di funzionalità espresso in ragione della vigenza della D.G.R. n. 40/28 del 28.12.2022. La struttura ha impugnato il diniego, deducendo l’illegittimità della sospensione applicata anche alle mere rimodulazioni e la sproporzione dell’esito rispetto a una possibile sospensione dell’iter.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso nel merito, ritenendo assorbite le eccezioni in rito in applicazione del principio della ragione più liquida. Ribadisce, in ogni caso, la tempestività del gravame, notificato entro il termine decadenziale dell’art. 29 c.p.a., e la permanenza dell’interesse, anche in chiave risarcitoria, alla luce del diniego impugnato.

Il nucleo argomentativo è la distinzione tra i due provvedimenti. L’autorizzazione presuppone la verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno e alla localizzazione territoriale, ai sensi dell’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992. L’accreditamento, disciplinato dall’art. 8-quater, richiede requisiti ulteriori e la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione; la Regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie del Piano sanitario regionale. Il percorso è sostenuto dal richiamo alla giurisprudenza costituzionale e amministrativa citata nel testo, che conferma l’autonomia dei due procedimenti e la non sovrapponibilità degli indici di fabbisogno valutati.

Alla luce di tale assetto, il provvedimento impugnato non presenta profili di contraddittorietà: il contenuto plurimo riflette la diversità dei presupposti. Quanto alla portata della sospensione, il Collegio osserva che i parametri di funzionalità erano ancorati a dati risalenti e che la Regione ha avviato un processo di ricognizione e censimento dell’offerta, con contestuale stand still dei nuovi accreditamenti, reiterato con quattro delibere di Giunta.

La ratio del blocco non può che estendersi alla verifica da cui scaturisce la rimodulazione in aumento dei volumi: anche tali profili incidono sul quadro d’insieme oggetto di ricognizione e sulle scelte pianificatorie. La censura di sproporzione è respinta, perché l’approvazione dei nuovi criteri avrebbe comunque imposto una nuova istanza e un’istruttoria ex novo.

Il secondo motivo è infondato: le prerogative programmatorie riconosciute alla Regione dalla normativa statale e regionale implicano la possibilità di disporre una sospensione temporanea degli iter correlati. L’attività di ricognizione persegue il riequilibrio dell’offerta e si colloca nel solco dell’art. 32 Cost., senza contrasto con l’art. 41 Cost., essendo stato assentito l’incremento dei volumi in solvenza. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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