Rigetto della proposta di modifica del piano di tutela delle acque (TAR Sardegna n. 123 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione della proposta di modifica del piano di tutela delle acque, presentata ai sensi dell’Allegato 7 della disciplina regionale degli scarichi, spetta in via esclusiva all’Amministrazione regionale ed è espressione di ampia discrezionalità tecnica. Il privato che propone una soluzione impiantistica alternativa a quella pianificata deve dimostrarne la vantaggiosità in termini costi-benefici, assumendo su di sé l’onere di una analisi completa. Nell’analisi economica non possono essere sottostimati i costi dei controlli istituzionali previsti dalla normativa di settore, che si commisurano alla potenzialità complessiva degli impianti secondo le tabelle della direttiva regionale sul riutilizzo delle acque reflue depurate. La disciplina sopravvenuta che modifica il numero minimo dei controlli non si applica ai provvedimenti di diniego adottati in epoca precedente, in forza del principio tempus regit actum.

Il Fatto

Un’amministrazione condominiale titolare di una lottizzazione costiera, il cui sistema fognario-depurativo non è conforme all’art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, presenta alla Regione una proposta di modifica del piano di tutela delle acque. La proposta sostituisce lo schema unitario previsto dal piano con un sistema “di tipo distribuito”, articolato in un elevato numero di impianti di trattamento asserviti ai singoli lotti.

La Regione rigetta la proposta per insufficienza degli elementi a dimostrazione della sua vantaggiosità in termini costi-benefici. Analogo esito segue una seconda proposta, ridotta nel numero dei punti di scarico. Il condominio impugna entrambi i dinieghi, contestando il metodo di quantificazione dei controlli e dei relativi oneri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro procedimentale. L’Allegato 7 alla deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 2008 consente modifiche degli schemi impiantistici del piano solo se vantaggiose dal punto di vista ambientale, tecnico ed economico, previa relazione integrativa che quantifichi i costi di investimento e di gestione delle due ipotesi a confronto. La valutazione dell’Amministrazione si colloca esclusivamente entro questo perimetro di raffronto costi-benefici.

Su tale base il diniego illustra le carenze della proposta, in particolare la mancata considerazione degli oneri correlati ai controlli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 75/15 del 2008, amplificati dal numero elevatissimo di impianti. Non inficiano la legittimità dell’atto la mancata valutazione della tempistica, la distribuzione dei costi tra privato e parte pubblica né le preoccupazioni ambientali, profili estranei alle valutazioni demandate all’Assessorato.

Quanto alla contestazione del numero dei controlli, la Corte precisa che l’Allegato 5 della direttiva regionale sul riutilizzo stabilisce il numero minimo di campioni senza esenzioni legate alle dimensioni dell’impianto: la colonna “C” della tabella 3 indica dodici controlli minimi per potenzialità fino a 49.999 a.e. Gli impianti inferiori a 2.000 a.e. sono esonerati solo dal Piano di Gestione ex art. 3, comma 1, ma non dai controlli. La tesi del ricorrente, che assume il parametro della singola potenzialità, non è condivisibile.

La Corte ritiene non decisive le censure procedimentali. Il difetto di previo avviso riguardo alla nota ARPAS non assume rilievo, perché le carenze rilevate erano autonome. Il parere della Provincia non era necessario, spettando alla sola Regione la decisione sulla variante del piano. Il mancato coinvolgimento dell’EGAS è giustificato dalla dichiarazione che la lottizzazione è fuori dal perimetro di gestione del servizio idrico integrato.

Quanto alle vasche di raccolta, esse non riducono i controlli, che si effettuano su ogni impianto di depurazione. La deliberazione n. 21/1 del 2019, invocata dal ricorrente, non era in vigore alla data dei dinieghi e non può applicarsi retroattivamente, trattandosi di nuova regolamentazione e non di disciplina interpretativa. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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