Zone montane, la delimitazione regionale richiede istruttoria sulle singole particelle (TAR Molise n. 206 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La delimitazione delle zone montane rilevanti per le indennità compensative in agricoltura appartiene alla competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., e non alle fonti dell’Unione, che si limitano a fissare criteri e a richiedere agli Stati membri un’analisi minuziosa. L’art. 32, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013 e l’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE impongono di valutare le condizioni orografiche e climatiche concrete, anche in Comuni solo parzialmente montani. È pertanto illegittimo il bando regionale che subordina l’accesso al beneficio al mero dato formale dell’appartenenza amministrativa dell’azienda a un elenco chiuso di Comuni, in assenza di una previa istruttoria sulle singole aree o particelle catastali. La classificazione Istat e la cartografia allegata al PSR approvato dalla Commissione non costituiscono base sufficiente.
Il Fatto
Alcuni imprenditori agricoli, operanti in Comuni non inclusi negli elenchi dei bandi regionali, impugnano le disposizioni dei bandi attuativi della sottomisura 13.1 del PSR Molise 2014-2020 per gli anni 2021 e 2022. Le clausole contestate, agli artt. 3, comma 1, lett. c), e 4, ammettono al beneficio solo le aziende ricadenti nei Comuni elencati nelle tabelle allegate.
I ricorrenti lamentano di essere stati esclusi dalla misura perequativa per ragioni meramente formali, già disattese in precedenti giudizi. Chiedono l’annullamento dei bandi e il risarcimento del danno. La Regione si costituisce, eccependo tardività e inammissibilità e difendendo la legittimità della propria impostazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale riunisce i ricorsi e respinge le eccezioni preliminari. Quanto al termine decadenziale, l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. lo fa decorrere, per gli atti non soggetti a notifica individuale, dalla scadenza del termine di pubblicazione: il ricorso risulta quindi tempestivo. Il PSR non conteneva alcuna prescrizione escludente in via diretta e la presenza di clausole escludenti nel bando rende irrilevante l’omessa presentazione della domanda.
Nel merito, il Collegio condivide le censure di difetto di istruttoria e di motivazione. La competenza sulla delimitazione delle aree montane spetta alle Regioni, mentre l’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento n. 1305/2013 esclude ogni competenza unionale sul punto. Il D.M. n. 6277/2020 non ha classificato i Comuni come montani: il Ministero ha chiarito di aver recepito la montanità come dato preesistente di competenza regionale. Erroneo è dunque il presupposto dei bandi.
Neppure il PSR 2014-2020 giustifica l’esclusione: come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, nn. 248 e 249 del 2020, si tratta di atto generale di pianificazione che non individua la platea dei beneficiari. Lo stesso Piano rinvia alla particella catastale per identificare la zona montana.
La classificazione Istat è meramente formale e incongrua rispetto ai criteri sostanziali europei; peraltro l’elenco è stato aggiornato e alcuni Comuni interessati figurano ora come parzialmente montani. Costituisce inoltre eccesso di potere la sopravvenuta negazione della qualifica, prima riconosciuta, di Comuni parzialmente montani, senza alcuna motivazione del mutamento.
Il Collegio dichiara inammissibile la censura sulla disparità di trattamento, per carenza di interesse, e respinge la domanda risarcitoria, mancando il vaglio nel merito delle istanze. I ricorsi sono accolti con annullamento dei bandi nei limiti dell’interesse dei ricorrenti; la Regione dovrà svolgere la nuova istruttoria attenendosi ai principi affermati. Spese a carico della Regione.
Nota della Redazione
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