Sospensione attività rumorosa notturna e inoppugnabilità del piano di zonizzazione acustica (TAR Lombardia n. 184 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento con cui la Provincia dispone la sospensione dell’attività produttiva limitatamente al periodo notturno, allorché l’esercizio dell’impianto autorizzato si ponga in contrasto con i limiti assoluti e differenziali di immissione acustica prescritti dal piano di zonizzazione comunale. Il piano di classificazione acustica è atto immediatamente lesivo degli interessi del gestore, perché l’attribuzione della classe determina in via diretta l’obbligo di rispettare i relativi limiti: esso deve essere impugnato nei termini e non può essere contestato, quale atto presupposto, nel giudizio avverso il provvedimento applicativo. La scelta di localizzazione dell’insediamento e l’eventuale inerzia del Comune nella valutazione del clima acustico dei nuovi insediamenti residenziali non inficiano il provvedimento provinciale, che si limita a constatare il superamento dei limiti. Il principio di proporzionalità non impone di accogliere la soluzione meno invasiva proposta dall’impresa, se questa non garantisce il rispetto dei valori limite verso i ricettori.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce da decenni uno stabilimento di trattamento e recupero di materie plastiche, collocato nella zona industriale di un Comune, con attività a ciclo continuo su due linee di produzione. Nel 2018 la Provincia le rilasciava l’autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/2006, con prescrizioni in materia acustica: valutazione di impatto, eventuale piano di risanamento e realizzazione di cabine fonoassorbenti. Le verifiche successive evidenziavano il superamento dei limiti in periodo notturno presso un ricettore, nonostante gli interventi di bonifica eseguiti. Dopo il collaudo, ritenuto insufficiente dall’ARPA, la Provincia adottava la determinazione n. 2967 del 16.12.2021, con cui precludeva l’esercizio notturno in assenza di un nuovo piano di risanamento idoneo a garantire il rispetto dei limiti.
Le società ricorrenti proponevano ricorso straordinario al Capo dello Stato, convertito in sede giurisdizionale per opposizione dell’ente, chiedendo l’annullamento del provvedimento, del parere ARPA e, in parte qua, del piano di zonizzazione acustica comunale quale atto presupposto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione di acquiescenza: la mancata presentazione del nuovo piano, la limitazione delle istanze di variante alla sola attività diurna e la richiesta di verifica in altro Comune non denotano accettazione del provvedimento, mentre la diffida successiva si limita a intimare il rispetto dell’atto impugnato.
Nel merito, la soluzione proposta dall’impresa — sospendere di notte la sola linea 2 e spostare le movimentazioni a sud — è giudicata non percorribile. Il parere dell’ARPA individua specificamente i ricettori di viale del Lavoro e rileva che la misura, oltre a trasferire il disagio, non garantirebbe comunque il rispetto dei limiti verso i ricettori a nord, essendo il rumore ascrivibile in parte agli impianti esterni e all’apertura dei portoni dei reparti. La doglianza di irragionevolezza e di violazione del principio di proporzionalità è quindi infondata.
Quanto all’asserita irrealizzabilità del piano di risanamento, l’assunto resta indimostrato: non è provato che l’unica soluzione sia la barriera perimetrale prospettata, né che l’immobile sia gravato da vincolo paesaggistico. Il Collegio osserva inoltre che l’autorizzazione del 2018 era stata rilasciata sul presupposto, attestato dalla relazione previsionale dell’impresa, del rispetto di tutti i limiti acustici.
Privo di pregio è anche il motivo che imputa all’amministrazione le omissioni del Comune: l’eventuale mancata valutazione del clima acustico dei nuovi insediamenti residenziali, prescritta dall’art. 8, comma 3, legge n. 447/1995, potrebbe essere contestata solo verso l’ente locale e non rende illegittimo l’atto provinciale, che constata il superamento dei limiti. Né rileva l’asserita preesistenza dello stabilimento, poiché l’attività sospesa è quella autorizzata nel 2018, mentre le abitazioni vicine risultano edificate nel 2015 e 2017. La pronuncia del TAR Trieste n. 209 del 2017, richiamata dalle ricorrenti, riguarda invece l’annullamento di un piano di zonizzazione e non è pertinente.
Da ultimo, il Tribunale accoglie l’eccezione di tardività dell’impugnazione del piano di classificazione acustica: l’attribuzione della classe comporta l’immediato obbligo di rispettare i limiti di emissione e immissione, con la conseguenza dell’inoppugnabilità del piano e dell’infondatezza del motivo di illegittimità derivata. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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