Piano cave regionale, obbligo di motivazione rafforzata in caso di discostamento dalla proposta provinciale (TAR Lombardia n. 190 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’approvazione del piano cave regionale costituisce espressione di amplissima discrezionalità amministrativa e non è soggetta a uno stringente onere motivazionale. Tale regola incontra un limite quando il Consiglio regionale, in sede di approvazione definitiva, si discosti dalla proposta formulata dalla Provincia: in tal caso il provvedimento è censurabile per illogicità, irragionevolezza o insufficienza della motivazione. La motivazione per relationem all’emendamento consiliare è congrua solo se il suo fondamento risulti verificabile nel contesto istruttorio e negli atti del procedimento. È pertanto illegittima la delibera che reintroduca aree nel bacino estrattivo richiamando un accordo tra un operatore terzo e un Comune estraneo alle aree stesse, senza circostanziarne il contenuto né documentarlo. In tema di rapporti tra piani, il PTRA Franciacorta e il piano cave hanno pari grado; tra previsioni di pari livello prevale quella posteriore nel tempo.
Il Fatto
La Provincia di Brescia avviava la redazione del nuovo piano cave per i settori sabbia, ghiaia e argilla. Con delibera n. 28 del 13.07.2021 adottava la proposta definitiva, includendo parte del territorio del Comune ricorrente nel bacino estrattivo ATE g05 e trasmettendola alla Regione per l’approvazione.
Il Comune interessato presentava osservazioni, chiedendo lo stralcio dei mappali ricompresi nell’ambito. La Giunta regionale, con delibera n. 388 del 29.5.2023, accoglieva le osservazioni e stralciva quelle aree. In sede consiliare un emendamento reinseriva invece i mappali nell’ATE g05, condizionandoli alla realizzazione di una viabilità prevista da un accordo tra un operatore e un Comune terzo. Il Consiglio regionale approvava così il piano con la delibera n. XII/253 del 23.1.2024. Il Comune impugnava la delibera e la proposta provinciale, deducendo vizi di motivazione, contrasto con la VAS, violazione del PTRA Franciacorta e dei criteri provinciali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il terzo motivo, che ritiene infondato. Le previsioni del PTRA Franciacorta invocate dal ricorrente riguardano il recupero delle cave cessate o destinate alla dismissione, non le cave ancora sfruttabili e riproposte. Le prescrizioni della scheda dell’ATE g05 sono coerenti con la strategia di area vasta.
Quanto al rapporto gerarchico tra i due strumenti, il Tribunale esclude la prevalenza del PTRA. L’art. 10, comma 1, della L.R. n. 14/1998 attribuisce al piano cave il valore e gli effetti di piano territoriale regionale di settore; tale disciplina speciale prevale sull’art. 2, comma 1 bis, della L.R. n. 12/2005. I due piani hanno quindi pari grado e, in applicazione del principio cronologico, prevale quello posteriore.
Il primo motivo è invece fondato. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’approvazione dei piani cave non richiede uno stringente onere motivazionale, salvo discostamento in sede regionale dalla proposta provinciale. In tal caso resta fermo il sindacato per eccesso di potere sotto il profilo della illogicità o dell’insufficienza motivazionale, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 8718 del 4.11.2024.
Nel caso concreto la scelta consiliare trovava fondamento nelle enunciazioni dell’emendamento, con motivazione per relationem implicita. Il Tribunale la ritiene però incongrua: non è chiaro il nesso tra la reintroduzione delle aree e un accordo tra un operatore terzo e il Comune di Adro per una nuova viabilità, accordo né circostanziato nel provvedimento né prodotto in giudizio. Restano ignoti l’operatore, la portata e i tempi dell’intervento e le ricadute positive sull’ambiente e sulla collettività. Il Comune ricorrente non ha partecipato all’accordo e la motivazione assume in modo tautologico un beneficio per il suo territorio.
In accoglimento del primo motivo, la delibera n. XII/253 è annullata limitatamente all’estensione dell’ATE g05 al territorio del Comune ricorrente, con salvezza degli atti anteriori all’approvazione regionale. Il secondo e il quarto motivo restano assorbiti. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.