Motivazione postuma e visione atomistica degli abusi edilizi (Cons. Stato n. 3320 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo non può integrare la motivazione del provvedimento impugnato con ragioni diverse da quelle espresse dall’amministrazione, né con argomenti prospettati solo in sede processuale. La motivazione postuma è inammissibile anche in presenza di attività vincolata e non è recuperabile mediante il ragionamento ipotetico dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. L’ordine di demolizione che si fondi sull’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 non può essere sorretto dal diverso presupposto dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, se il vincolo non è enunciato nel provvedimento. La ritenuta alterazione della sagoma degli edifici deve trovare riscontro negli atti procedimentali. L’accertamento dell’abuso impone una disamina analitica dei singoli interventi, in relazione alla tipologia degli stessi e alla qualifica del soggetto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Piemonte l’ordinanza con cui il dirigente SUAP comunale gli aveva ingiunto la demolizione di plurime opere ritenute abusive, realizzate in zona agricola sottoposta a vincolo idrogeologico. Con motivi aggiunti censurava anche il rigetto dell’istanza di riesame.
Il TAR respingeva l’impugnazione. Qualificava gli interventi come eseguiti in assenza della preventiva autorizzazione idrogeologica, con conseguente applicabilità dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001; escludeva la natura pertinenziale dei porticati e il rispetto del limite volumetrico; negava la qualifica di imprenditore agricolo. Il ricorrente appellava, deducendo l’error in iudicando e producendo le autorizzazioni idrogeologiche medio tempore rilasciate.
La Motivazione della Corte
La Sezione ammette la produzione in appello delle due autorizzazioni idrogeologiche ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., trattandosi di documenti indispensabili, prodotti in primo grado quando i termini erano già decorsi.
Il Collegio rileva anzitutto il difetto di corrispondenza tra motivazione dell’atto e motivazione della sentenza. L’ordinanza richiama espressamente l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001; il primo giudice l’ha invece sorretta con l’art. 27 e con la mancanza dell’autorizzazione idrogeologica. Si tratta di integrazione postuma, viepiù smentita dal richiamo, contenuto nell’ordinanza stessa, al precedente provvedimento che dava atto del rilascio dell’autorizzazione a sanatoria.
Il principio è ribadito con nettezza: le carenze motivazionali non si sanano con chiarimenti processuali, poiché la motivazione è contenuto insostituibile della decisione amministrativa, presidio di legalità sostanziale. Il vizio assume rilievo dirimente per la pluralità e la tipologia degli abusi, in buona parte modifiche interne, e per la qualifica di coltivatore del ricorrente: occorre una disamina analitica dei singoli interventi.
Parimenti fondate sono le censure sui porticati. Il TAR ha affermato l’alterazione della sagoma senza adeguato supporto documentale; le perizie di parte indicano anzi una riduzione volumetrica e la ristrutturazione di manufatti preesistenti. Non risulta contrastato il regime derogatorio delle tettoie in area agricola. Quanto alla fascia di rispetto stradale, la stessa è venuta meno per effetto della declassificazione della strada; sulla modesta violazione delle distanze non è spiegata l’inidoneità di una demolizione parziale.
Infine, la Sezione condivide le censure sull’edificazione in zona agricola: l’art. 25, comma 4, legge regionale Piemonte n. 56/1977 legittima anche i proprietari dei fondi. L’appello è pertanto accolto e, per invalidità derivata, anche i motivi aggiunti, annullati i provvedimenti impugnati, salvi i doverosi provvedimenti sanzionatori previa adeguata istruttoria.
Nota della Redazione
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