Sequestro probatorio esplorativo annullato per genericità dell’ipotesi corruttiva (Cass. pen. Sez. VI n. 5997 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio deve essere motivato a pena di nullità, dovendo indicare con sufficiente specificità i fatti e le condotte contestate, senza potersi limitare all’elencazione dei nomi degli indagati e delle norme violate. È, altresì, illegittimo il sequestro che, non avendo ancora individuato i protagonisti e l’oggetto dell’accordo illecito, si configuri come strumento di indagine esplorativa, volto alla ricerca degli elementi costitutivi del reato anziché alla prova di un’ipotesi di accusa già delineata. La carenza motivazionale sul fumus commissi delicti si riverbera sul nesso di pertinenzialità e sulla proporzionalità del vincolo, imponendone l’annullamento. Il giudice del riesame non può sopperire alla mancanza di motivazione del provvedimento ablatorio, eccedendo i limiti del proprio sindacato.
Il Fatto
Il pubblico ministero aveva disposto il sequestro probatorio di una casella di posta elettronica di un dipendente di una compagnia di navigazione, nell’ambito di un’indagine per corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 81, 110 e 321 cod. pen.). L’ipotesi accusatoria traeva origine da elementi emersi nel corso di un procedimento per altri reati, dai quali era emersa una presunta prassi di elargizione di biglietti gratuiti o scontati a pubblici ufficiali delle Capitanerie di porto. Avverso il decreto di sequestro, il difensore dell’indagato proponeva ricorso al Tribunale del riesame, che confermava il provvedimento. L’indagato ricorreva quindi in Cassazione, deducendo, tra l’altro, la genericità della notizia di reato e la mancanza di motivazione del decreto di sequestro in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati e assorbenti i motivi relativi alla genericità dell’ipotesi d’accusa e al deficit motivazionale del decreto di sequestro. Ha rilevato come il provvedimento ablatorio si limitasse a indicare i nomi degli indagati e le norme violate, senza descrivere le singole condotte corruttive, l’oggetto dell’accordo illecito o il nesso tra l’utilità elargita e la funzione esercitata dal pubblico ufficiale.
La Corte ha, inoltre, evidenziato la natura esplorativa del sequestro, come emergente dallo stesso decreto, il quale ammetteva che erano ancora in corso approfondimenti sulle funzioni dei pubblici ufficiali e che occorreva identificare i soggetti coinvolti e ricostruire caso per caso le attività. Tale circostanza dimostrava che il provvedimento era volto a ricercare gli elementi costitutivi del reato, piuttosto che a garantirne la prova, presupponendo un’ipotesi di accusa non ancora delineata.
La Corte ha precisato che la motivazione del decreto di sequestro è strumento di controllo dell’intervento penale e deve essere assolta in modo da garantire il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità. Nel caso di specie, la mancata descrizione delle condotte rendeva impossibile qualsivoglia valutazione in merito, inficiando la legittimità del vincolo. Il giudice del riesame, ricostruendo un quadro indiziario non presente nel decreto, aveva illegittimamente ecceduto i limiti del proprio sindacato, tentando di sopperire alla carenza motivazionale del provvedimento impugnato.
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Nota della Redazione
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