Sospensione facoltativa dal servizio e irrilevanza della successiva assoluzione (Cons. Stato n. 8988 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione facoltativa dal servizio del pubblico dipendente sottoposto a procedimento penale presuppone la sola sottoposizione al procedimento per un reato particolarmente grave, idoneo a suscitare allarme e turbamento, e non richiede l’adozione di alcun provvedimento restrittivo. Il provvedimento non necessita di motivazione particolarmente estesa quando i reati contestati siano di gravità tale da rendere inopportuna la permanenza in servizio. Il mero decorso del tempo e la successiva assoluzione non assumono rilievo, dovendosi valutare la legittimità della misura al momento della sua adozione, in coerenza con la sua natura cautelare.

Il Fatto

Un assistente di Polizia penitenziaria, in servizio presso una Casa Circondariale, veniva rinviato a giudizio per reati in materia di sostanza stupefacente contestati per condotte commesse all’interno di un istituto penitenziario. Il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria disponeva nei suoi confronti la sospensione facoltativa dal servizio, ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 449/1992.

Il dipendente impugnava dinanzi al TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, il provvedimento di sospensione, la successiva revoca dell’assegnazione temporanea e il decreto di reintegrazione limitatamente al luogo e alla decorrenza giuridica ed economica. Il TAR rigettava il ricorso originario e i motivi aggiunti con sentenza n. 281/2021. Proponeva quindi appello al Consiglio di Stato, censurando nell’insieme la motivazione della sentenza, mentre l’Amministrazione resistente chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la mancanza di specifici motivi di gravame, ma supera il rilievo e affronta il merito, considerato comunque infondato. La ricostruzione dei fatti risulta pacifica tra le parti e coerente con la statuizione impugnata.

Il Consiglio di Stato ribadisce i principi già correttamente applicati dal giudice di prime cure. Ai fini della sospensione facoltativa è sufficiente la sottoposizione a procedimento penale per un reato idoneo a suscitare allarme e turbamento, senza che occorra alcun provvedimento restrittivo. La gravità e specificità dei fatti contestati giustificano la misura.

Quanto all’onere motivazionale, la Corte precisa che il provvedimento non necessita di motivazione particolarmente estesa quando i reati contestati nell’ordinanza di rinvio a giudizio siano di gravità tale da rendere inopportuna la permanenza in servizio del dipendente.

Il Collegio esclude poi ogni rilievo del mero decorso del tempo, specie se non assume i connotati della violazione di termini procedurali imposti. Né rileva la successiva assoluzione all’esito del giudizio penale: la legittimità della sospensione va valutata al momento della sua adozione, tenuto conto della sua natura cautelare.

Del pari infondato è l’appello nella parte relativa ai motivi aggiunti, rispetto ai quali l’appellante non offre argomenti idonei a scalfire le condivisibili motivazioni della sentenza. La decisione è assunta applicando il principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale, richiamato nelle pronunce Cons. Stato, Ad. pl., n. 5 del 2015 e Cass., Sez. un., n. 26242 del 2014. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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