Responsabilità per inquinamento storico e divieto di motivazione postuma del provvedimento (Cons. Stato n. 7203 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo non può integrare la motivazione del provvedimento con cui la Provincia individua il responsabile della contaminazione mediante elementi istruttori acquisiti nel processo e non considerati in sede procedimentale, perché ciò integra una motivazione postuma e sostituisce l’amministrazione nell’esercizio del potere. L’individuazione del responsabile deve fondarsi sulla sola motivazione dell’atto e su un giudizio causale improntato al criterio del più probabile che non, non essendo sufficiente la mera partecipazione azionaria, indiretta e non maggioritaria, né il generico riferimento alla direzione di un gruppo. Nelle contaminazioni storiche l’epoca della verificazione è indifferente rispetto agli obblighi di bonifica ex art. 242 cod. ambiente, rilevando l’attualità del pericolo di aggravamento; occorre però verificare le vicende successorie del soggetto direttamente responsabile fino al momento dell’adozione della diffida. Il provvedimento che ometta tale verifica è annullato per difetto di motivazione, fermo il riesercizio del potere.
Il Fatto
Con provvedimento del 25 novembre 2021 la Provincia di Vicenza individua la società appellante quale responsabile della potenziale contaminazione del sito produttivo noto come “ex Rimar”, oggi di proprietà di altra società. La responsabilità viene desunta dalla partecipazione azionaria, indiretta e non maggioritaria, all’epoca dei fatti, e dal ruolo di direzione attribuito al gruppo nei confronti della società che materialmente aveva inquinato.
La società impugna l’atto davanti al TAR Veneto, che respinge il ricorso valorizzando la nozione sostanzialistica di impresa unica e una serie di elementi istruttori ulteriori. Propone appello, contestando l’estensione della responsabilità in assenza di specifici atti di ingerenza gestionale e, in via subordinata, la riconducibilità causale di alcune sostanze, oltre a formulare istanza di rinvio pregiudiziale e questione di legittimità costituzionale dell’art. 244 cod. ambiente.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di inammissibilità del primo motivo per asserita violazione dell’art. 104 c.p.a.: il divieto di motivi nuovi non impedisce di confutare le argomentazioni della sentenza, e nella specie l’appellante ha reiterato in chiave critica il motivo di primo grado.
Nel merito, il Collegio rileva che il provvedimento si fonda su due soli assunti: la partecipazione totalitaria, sebbene indiretta, della società inquinatrice e lo svolgimento dell’attività di ricerca nell’interesse e sotto la direzione del gruppo. La sentenza impugnata, invece, raggiunge la responsabilità attraverso una motivazione diversa e un’istruttoria processuale molto più articolata, valorizzando la composizione del consiglio di amministrazione, il cumulo di cariche, gli aumenti di capitale e il trasferimento dell’attività: elementi non considerati dalla Provincia.
Si tratta di una evidente motivazione postuma. Anche a prescindere dall’applicabilità della nozione sostanzialistica di impresa, gli elementi contenuti nell’atto non sono sufficienti a fondare la responsabilità secondo il criterio del più probabile che non, mancando sul punto ogni argomentazione.
La Corte richiama poi l’orientamento secondo cui gli obblighi di bonifica valgono anche per le contaminazioni storiche (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5761 del 2018; Cons. Stato, sez. IV, n. 2195 del 2020), poiché non sanzionano la condotta risalente ma rimediano alla perdurante contaminazione. Sotto il profilo soggettivo, richiama la regola della trasmissione degli obblighi per fusione o successione mortis causa (Ad. Plen. n. 10 del 2019; Cons. Stato, sez. IV, n. 1397 del 2023; Cons. Stato, sez. IV, n. 8032 del 2021), rilevando che il provvedimento non dà conto delle vicende successorie della società responsabile.
Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento del secondo e delle questioni gradate, ritenute irrilevanti. Il provvedimento è annullato per difetto di motivazione, fermo il riesercizio del potere.
Nota della Redazione
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