Sospensione cautelare dell’esclusione dalla procedura di autorizzazione unica per impianti agrivoltaici (TAR Emilia-Romagna n. 240 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., l’interpretazione di una disposizione di nuovo conio, quale l’art. 11-quinquies del d.lgs. n. 190/2024, richiede un approfondimento del merito. Nondimeno, il bilanciamento degli interessi proprio della fase cautelare può far prevalere l’interesse del ricorrente, ove risulti necessaria la tutela dell’effetto di prenotazione del collegamento alla rete, attraverso la sospensione dell’eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato istanza volta all’ottenimento dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024, per un progetto denominato “AGV Jolanda”. Con la comunicazione impugnata, ARPAE ha dichiarato l’insussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza medesima. Avverso tale atto è insorto il ricorrente, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che le questioni prospettate richiedano un approfondimento nel merito, con specifico riguardo all’interpretazione dell’art. 11-quinquies del d.lgs. n. 190/2024, introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4.
Nel bilanciamento degli interessi proprio della fase cautelare, il Collegio ha tuttavia riconosciuto la prevalenza dell’interesse del ricorrente, con riferimento alla necessità di tutela dell’effetto di prenotazione del collegamento alla rete elettrica. Tale effetto risulterebbe compromesso dall’eventuale decadenza del preventivo di connessione in pendenza del giudizio.
La soluzione adottata si pone in conformità con la giurisprudenza del medesimo Tribunale, che ha già avuto modo di pronunciarsi in termini analoghi con le ordinanze nn. 82, 146, 148 e 150 del 2026, richiamate in motivazione quale costante orientamento.
La natura delle questioni trattate e l’esigenza di garantire l’effetto utile della futura decisione hanno indotto il Collegio ad accogliere la domanda cautelare nei termini precisati in motivazione e a compensare le spese della fase per la peculiarità della fattispecie, fissando l’udienza pubblica di merito al 10 febbraio 2027.
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Nota della Redazione
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