Legittimo il piano regionale che usa il gamma-interferone contro la TBC bufalina (TAR Campania n. 398 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il piano regionale che affianca alla prova intradermica singola la prova del gamma-interferone quale test di conferma della presenza della tubercolosi nell’allevamento non contrasta con il Regolamento CE n. 1226/2002, che espressamente riconosce le prove supplementari alla tubercolina. La scelta delle metodiche diagnostiche integra espressione di discrezionalità tecnico-scientifica dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo per erroneità, illogicità o incoerenza evidenti. Le garanzie previste dall’art. 223 disp. att. c.p.p. in tema di analisi di campioni riguardano il procedimento penale e non sono estensibili analogicamente ai procedimenti amministrativi di polizia veterinaria, finalizzati a misure di profilassi a tutela della salute pubblica. È inammissibile il ricorso che censuri l’atto applicativo senza impugnare il provvedimento regionale presupposto, anche per la dedotta violazione del diritto europeo.
Il Fatto
Un’azienda zootecnica titolare di un allevamento bufalino in provincia di Caserta impugnava i provvedimenti con cui i competenti organi dell’ASL disponevano l’abbattimento di capi bufalini, unitamente ai rapporti di prova dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e all’ordine di abbattimento coattivo dei capi.
La ricorrente contestava l’imposizione della prova del gamma-interferone sui capi risultati positivi alla prova intradermica, sostenendo il contrasto tra il Regolamento CE n. 1226/2002 e il piano regionale, l’inutilizzabilità degli esiti per violazione delle garanzie difensive e l’illegittimità dell’abbattimento anche dei capi risultati negativi. Le amministrazioni resistenti eccepivano l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera regionale presupposta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione dell’ASL. L’assetto d’interessi ritenuto lesivo è fissato dal provvedimento regionale presupposto, rimasto inoppugnato, che ha determinato le regole alle quali si è attenuta l’Azienda Sanitaria. La mancata impugnazione dell’atto autoritativo comporta la mancata proponibilità delle censure, incluse quelle relative alla violazione del diritto europeo, in sede di impugnazione dell’atto consequenziale. Sul punto il Collegio richiama le sentenze del Consiglio di Stato nn. 8314/2022 e 4623/2022, rese in fattispecie sovrapponibili.
Nel merito il ricorso è comunque infondato. Le metodologie indicate nel piano regionale, adottate in attuazione del piano nazionale e delle direttive europee, costituiscono autolimitazione della discrezionalità tecnico-scientifica spettante alle Amministrazioni in materia di prevenzione della tubercolosi animale. Esse sottendono la valutazione comparativa tra l’interesse pubblico alla tutela igienico-sanitaria e quello dell’allevatore a evitare abbattimenti non necessari. Tali valutazioni non sono suscettibili di sindacato sostitutivo, ma restano censurabili se viziate da erroneità, illogicità o incoerenza evidenti.
Non sussiste l’antinomia denunciata. Il Regolamento CE n. 1226/2002, al paragrafo 3 dedicato alle prove supplementari, riconosce agli Stati membri la possibilità di prevedere l’utilizzo della prova del gamma-interferone, descritta nel Manuale OIE, accanto alla prova della tubercolina. Il piano regionale ha introdotto il gamma-interferone come prova aggiuntiva, non per confermare la positività del singolo capo, ma per accertare la presenza della malattia nell’allevamento. La scelta si fonda sulla rilevata scarsa sensibilità della prova comparativa nell’eradicazione del Mycobacterium bovis, confermata da riscontri post mortem su capi risultati negativi al test comparativo e positivi al gamma-interferone.
Il valore della prova risulta comprovato dal parere positivo del Centro di Referenza Nazionale per la Tubercolosi, acquisito dal Ministero della Salute, e dalla validazione della metodica nella specie bufalina. Il Collegio esclude che la tecnica sia in fase sperimentale e ritiene infondata la censura sulla mancata validazione del kit per la bufala mediterranea, attestata dalla documentazione prodotta dall’IZSM. Quanto all’assenza di lesioni nei capi macellati, il Collegio richiama la relazione dell’IZSM: l’assenza della lesione all’esame post mortem non esclude l’infezione, configurandosi capi infetti NVL.
Priva di pregio è la censura sull’art. 223 disp. att. c.p.p., norma di carattere garantistico riferita al procedimento penale e non estensibile analogicamente ai procedimenti di polizia veterinaria, diretti all’adozione di misure di profilassi e non all’accertamento di reati o all’applicazione di sanzioni. La ricorrente non ha prodotto esami autonomamente commissionati né ha richiesto, all’atto del prelievo, una quantità di campione sufficiente per la controperizia. Analogo ragionamento vale per il richiamo all’art. 544 bis c.p., norma di stretta applicazione penale. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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