Sospensione dei lavori e assenza di titolo implicito: cessazione della materia (TAR Marche n. 424 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei lavori di realizzazione di un impianto di pubblica utilità, adottata mentre è in corso il procedimento di riedizione del potere conseguente all’annullamento del diniego, non presuppone la formazione di un titolo autorizzatorio implicito. L’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 disciplina un modulo procedimentale tipizzato, al cui solo verificarsi può dirsi formato il silenzio assenso, la cui ricorrenza va esclusa quando la controversia sia ancora in corso in sede giurisdizionale. Il sopravvenuto rilascio del titolo unico, che soddisfa pienamente l’interesse del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere. Non sussiste la soccombenza virtuale quando il provvedimento impugnato è stato adottato in pendenza del procedimento autorizzatorio e prima della formazione di alcun titolo abilitativo.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato il 9 agosto 2021 una richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 D.Lgs. 259/2003 per realizzare un impianto di telefonia su area privata nel territorio del Comune resistente. Il successivo diniego comunale è stato impugnato davanti al TAR, che con sentenza n. 212/2023 ha annullato il provvedimento, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di verificare l’esistenza di altre cause ostative e, in caso negativo, di assentire l’impianto.
Nelle more dell’appello, il Comune ha adottato il provvedimento Prot. n. 7611 del 29 agosto 2023, con cui ha inibito i lavori di realizzazione dell’impianto, rilevando che il procedimento di revisione della pratica era in corso. La società ha impugnato tale atto con il ricorso in epigrafe. Successivamente il Comune ha reso parere favorevole e il SUAP ha rilasciato il titolo unico n. 2700/2023, consentendo la realizzazione dell’intervento; la ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in relazione al rilascio del titolo unico, l’interesse fatto valere con il ricorso è stato pienamente soddisfatto, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. La questione residua attiene alla domanda di condanna dell’Amministrazione alle spese per la cosiddetta soccombenza virtuale.
Il Tribunale esclude che ne sussistano i presupposti. Il ricorso era diretto contro il provvedimento di sospensione dei lavori, adottato sul presupposto che mancasse, al momento, un titolo autorizzatorio. Le considerazioni già espresse in sede cautelare con l’ordinanza n. 231/2023 vanno confermate: non si era formato alcun titolo implicito successivamente alla sentenza n. 212/2023.
Il Collegio sottolinea che il provvedimento inibitorio è stato adottato mentre l’Amministrazione era impegnata nel procedimento di riedizione del potere. Dopo la notifica del ricorso è stato regolarmente emesso il parere favorevole, che ha portato al rilascio del titolo autorizzatorio, ben prima della sentenza definitiva di appello relativa al precedente diniego (Cons. Stato Sez. VI n. 1700 del 2025).
Tale pronuncia di appello, osserva il Tribunale, riguarda il precedente diniego oggetto della sentenza n. 212/2023 e non il caso in esame. Non può quindi parlarsi di soccombenza virtuale del Comune, poiché il contestato provvedimento inibitorio è stato adottato quando il procedimento di autorizzazione, o meglio la sua riedizione, era ancora in corso e un titolo abilitativo non si era ancora formato. In considerazione della favorevole conclusione del procedimento per la ricorrente, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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