Sospensione licenza ex art. 100 TULPS e finalità preventiva anche senza colpa (TAR Toscana n. 821 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 TULPS ha finalità preventiva e non punitiva. Ai fini della sua adozione non rileva l’assenza di colpa del titolare del locale, poiché l’interesse tutelato è quello di impedire, attraverso la temporanea chiusura, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e si ha riguardo all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento consegue a un giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo per travisamento di fatto o manifesta irragionevolezza, ed è sufficientemente motivato con l’indicazione dei presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire. La reiterazione di episodi violenti all’interno dell’esercizio, anche se non addebitabili alla struttura, integra il presupposto della misura e impone al gestore l’adozione di accorgimenti idonei a scongiurarli.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore di una discoteca in Firenze, ha impugnato il decreto del Questore con cui è stata sospesa per quindici giorni l’efficacia della licenza comunale per l’attività di trattenimenti danzanti e spettacoli di arte varia. Il provvedimento richiamava una serie di episodi verificatisi nei mesi precedenti, ritenuti indicatori di un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, e richiamava l’art. 100 TULPS.

La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 100 TULPS, sostenendo l’insufficienza degli episodi a integrare una situazione di pericolosità, e la violazione del principio di proporzionalità. Ha inoltre affermato la persistenza dell’interesse all’annullamento, nonostante la chiusura già eseguita, per il rischio di una futura revoca della licenza. Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto entrambe le censure, escludendo che gli episodi richiamati fossero insufficienti a fondare la misura. La sola elencazione delle liti tra avventori, alcune con clienti in stato di ubriachezza e con ricoveri al pronto soccorso, verificatasi in modo pressoché continuativo nell’arco di sei o sette mesi, conferma una situazione di evidente pericolosità all’interno del locale e un grave rischio per l’incolumità pubblica. La ricorrente si è limitata a ridimensionare l’entità dei fatti, senza contestarne la valenza storica.

Il Tribunale ha richiamato il costante orientamento secondo cui non rileva l’assenza di colpa del titolare, perché la sospensione persegue la finalità di impedire il protrarsi della pericolosità sociale, prescindendo da ogni responsabilità personale dell’esercente (TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 77 del 29.01.2021). Ha inoltre ribadito che il provvedimento ex art. 100 TULPS deriva da un giudizio ampiamente discrezionale, sindacabile solo per travisamento di fatto o manifesta irragionevolezza, e che la motivazione è sufficiente quando indica i presupposti del pericolo da prevenire (TAR Toscana, sez. II, n. 110 del 23.01.2019).

Anche a prescindere dalla discrezionalità, il Collegio ha escluso il difetto di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità: il provvedimento descrive compiutamente una pluralità di episodi accertati dalle forze dell’ordine, idonei a creare allarme sociale e a rappresentare un pericolo per l’ordine pubblico.

Quanto all’elevato flusso di avventori, il Tribunale ha ritenuto che esso non giustifichi episodi reiterati di grave violenza, imponendo al contrario al gestore di adottare tutti gli accorgimenti atti a scongiurarli (TAR Venezia n. 1164/2023). La sospensione di quindici giorni è stata giudicata congrua in relazione al numero e alla gravità degli episodi, anche perché il locale era già stato destinatario di provvedimenti ex art. 100 T.U.L.P.S.. Il ricorso è stato respinto, con condanna della società alle spese di euro 3.000,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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