Ordinanza di demolizione, natura vincolata ed esclusione della comunicazione di avvio (Cons. Stato n. 7453 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune ingiunge la demolizione di un immobile abusivo costituisce esercizio di attività vincolata della pubblica amministrazione. Ne consegue che non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, né può derivarne l’annullamento dell’atto in forza dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Il provvedimento non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata, nemmeno quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. La valutazione della eventuale sanabilità delle opere non grava d’ufficio sull’amministrazione, ma resta rimessa all’iniziativa del privato nel procedimento di accertamento di conformità.
Il Fatto
Il Comune di Giugliano in Campania, con ordinanza n. 45 del 14.10.2016, ha ingiunto la demolizione di opere abusive realizzate presso l’immobile dell’appellante: una piattabanda di cemento armato alta circa un metro, con sovrastante struttura in legno composta da pilastri e travi e copertura in tegole, per una superficie di circa 150 mq. Le opere erano state realizzate in zona agricola “E1” in assenza dei titoli abilitativi prescritti.
L’originaria ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR per la Campania deducendo quattro motivi, tra cui la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di motivazione sull’interesse pubblico. Il TAR ha respinto il ricorso con la sentenza n. 1403/2022. Avverso tale pronuncia è stato proposto appello, con censure di ordine essenzialmente formale e procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma il rigetto delle doglianze, rilevando che l’appellante non contesta la realizzazione delle opere in zona agricola in difetto di ogni titolo abilitativo. Le censure investono profili procedimentali sui quali il TAR ha fatto corretta applicazione dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.
Sul primo motivo, relativo all’omissione degli adempimenti partecipativi, il Collegio ribadisce che l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione. Ne deriva che, ai fini dell’adozione delle ordinanze di demolizione, non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto alla stregua dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Sul punto la decisione richiama i precedenti Cons. St., sez. IV, n. 734 del 2014, Cons. St., sez. V, n. 3337 del 2012 e Cons. St., sez. V, n. 4764/2011.
Quanto alla pretesa mancanza di specificazione degli interessi pubblici a fondamento della demolizione, la Corte richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria (Cons. St., Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9): il provvedimento che ingiunge la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata ai presupposti di fatto e di diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata. Tale principio non ammette deroghe neppure quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, quando il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso o quando il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.
Infine, il Collegio esclude rilievo alla dedotta mancata valutazione della conformità urbanistica delle opere. L’eventuale, e allo stato indimostrata, legittimità sostanziale delle opere deve essere valutata nell’ambito di un procedimento di sanatoria: l’amministrazione non può essere gravata dell’onere di valutare d’ufficio tale eventualità. Gli artt. 31 e 27 d.P.R. n. 380/2001 impongono al Comune di reprimere l’abuso senza alcuna valutazione di sanabilità, mentre l’art. 36 rimette all’esclusiva iniziativa del privato l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità.
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Comune.
Nota della Redazione
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