La dichiarazione ex art. 5 sexies l. 89/2001 è condizione dell’ottemperanza (TAR Puglia n. 464 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione prevista dall’art. 5 sexies, comma 1, l. n. 89/2001, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, costituisce presupposto dell’obbligo di pagamento dell’amministrazione debitrice e, al contempo, condizione di proponibilità del ricorso per ottemperanza. Il creditore che non alleghi e non documenti l’invio di tale dichiarazione non può agire ex art. 112 cod. proc. amm., restando impedita l’emissione dell’ordine di pagamento e non essendo decorso il termine dilatorio semestrale di cui al comma 5. Il ricorso proposto in difetto di tale adempimento è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto decisorio della Corte di Appello di Lecce, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato, ai sensi della legge n. 89/2001, al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, oltre spese liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. Alla camera di consiglio il Collegio ha previamente avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della sussistenza di profili di inammissibilità, per la mancata allegazione della dichiarazione richiesta dall’art. 5 sexies, comma 1, l. 89/2001, e ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis. Il comma 1 dell’art. 5 sexies impone al creditore di rilasciare all’amministrazione una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, con cui attesta la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.

I commi 4 e 5 stabiliscono che, in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione, l’ordine di pagamento non può essere emesso e che il termine semestrale per il pagamento non inizia a decorrere. Il comma 7 vieta, prima della scadenza di tale termine, l’esecuzione forzata, la notifica dell’atto di precetto e la proposizione del ricorso per ottemperanza.

Su questa base il TAR rileva che il ricorrente si è limitato a dedurre la notificazione del decreto decisorio e la sua definitività per mancata opposizione. Non ha invece allegato né documentato l’avvenuto invio della dichiarazione. La spedizione di quest’ultima costituisce presupposto dell’obbligo di pagamento e, insieme, condizione di proponibilità dell’azione di ottemperanza in caso di inadempimento.

Il Collegio richiama la Cons. Stato, Sezione IV, n. 1890 del 5 marzo 2020, che ha qualificato le formalità previste dalla disciplina come condizioni dell’azione e ha confermato l’improponibilità della domanda di esecuzione del giudicato prima del decorso del termine semestrale decorrente dal completamento integrale degli adempimenti. Nel caso concreto non risulta soddisfatto alcuno dei requisiti funzionali a far sorgere l’obbligo di pagamento secondo la procedura delineata dalla legge n. 89/2001.

Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese sono compensate, in ragione delle ragioni sottese alla decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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