Silenzio della Prefettura sulle misure di accoglienza: termine di centottanta giorni (TAR Toscana n. 595 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, l’Amministrazione dell’Interno è tenuta ad ammettere chi sia privo di mezzi adeguati di sostentamento, ma il termine per provvedere non è quello ordinario di trenta giorni. L’art. 2, comma 4, della legge n. 241/1990 sottrae i procedimenti in materia di immigrazione all’intero sistema dei termini dei commi 2 e 3, con la conseguenza che il termine applicabile in difetto di disposizioni regolamentari derogatorie è quello di centottanta giorni. Nel procedimento di accesso alle misure di accoglienza tale termine decorre dalla presentazione della domanda di protezione internazionale integrata dalla dichiarazione di indigenza. Prima della sua scadenza non si perfeziona alcun silenzio inadempimento, non essendo l’Amministrazione ancora inadempiente all’obbligo di provvedere.

Il Fatto

Alcuni cittadini stranieri presenti in Italia dichiaravano alla Questura la volontà di chiedere la protezione internazionale. In precedenza avevano presentato alla Prefettura istanza di ammissione alle misure di accoglienza, con inserimento in un centro di accoglienza straordinaria, dando atto della propria condizione di indigenza.

Ritenendo che su tale istanza si fosse perfezionato il silenzio inadempimento, i ricorrenti proponevano ricorso davanti al TAR Toscana per ottenere la condanna della Prefettura a disporre l’inserimento. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio, già affermato dalla stessa Sezione, secondo cui l’Amministrazione deve disporre l’ammissione alle misure di accoglienza in presenza di due presupposti: l’avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale e la carenza di mezzi di sostentamento. Il potere è vincolato nella finalità, ma resta da individuare il termine di conclusione del procedimento.

Poiché il d.lgs. 142/2015 non reca alcuna indicazione in tal senso, la Sezione attinge alla disciplina generale. L’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 fissa il termine di trenta giorni, elevabile fino a novanta con regolamento. Il comma 4 consente termini superiori, ma esclude da tale limite i procedimenti di acquisto della cittadinanza e quelli riguardanti l’immigrazione.

Da questa esclusione il Collegio desume che per i procedimenti in materia di immigrazione opera, in difetto di deroghe regolamentari, il termine di centottanta giorni. L’esercizio del potere regolamentare non è necessario per sottrarre tali procedimenti al limite dei novanta giorni: il comma 4 ha portata immediata e incondizionata. La scelta è ragionevole, considerato l’altissimo numero dei procedimenti e le necessità organizzative connesse all’approntamento delle strutture ospitanti.

Il termine così individuato decorre dalla domanda di protezione internazionale integrata dalla dichiarazione di indigenza. Nel caso concreto, il dies a quo coincide con la data di presentazione della domanda. Al momento dell’incardinazione del giudizio il termine non era ancora trascorso, sicché l’Amministrazione non poteva dirsi inadempiente e il silenzio non si era perfezionato.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie, con liquidazione del compenso al difensore dei ricorrenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato secondo i valori minimi e il dimezzamento previsto dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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