Carta docente e ottemperanza al giudicato: commissario ad acta per il pagamento (TAR Lombardia n. 3323 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna al pagamento di somme, il ricorso è fondato quando il titolo sia passato in giudicato e notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. L’amministrazione che non abbia effettuato pagamenti, neppure parziali, e non abbia contestato il credito nell’an e nel quantum è inadempiente. Il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza, assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’integrale esecuzione e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con sentenza del 21 dicembre 2023, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme ivi stabilite.
La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’amministrazione debitrice, è passata in giudicato. Il Ministero non ha dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto il presupposto temporale dell’azione: rispetto al titolo, passato in giudicato e ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito, non ha formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza del Ministero rispetto agli obblighi di pagamento derivanti dal titolo.
Al Ministero resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario darà corso al pagamento entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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