Porto di fucile e buona condotta rilevano nel giudizio del Questore (TAR Toscana n. 191 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo del porto di fucile per uso caccia rientrano tra le autorizzazioni di polizia disciplinate dagli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773 del 1931. Il legislatore distingue i casi di potere vincolato, nei quali la condanna per i reati tassativamente individuati impone il diniego, dai casi di potere discrezionale, nei quali residua la valutazione della buona condotta e dell’affidamento di non abusare delle armi. Anche in assenza dei reati specificamente ostativi, il Questore deve valutare la “specchiatezza” del richiedente in funzione dei contenuti specifici della licenza richiesta. La valutazione di incompatibilità con la buona condotta può fondarsi su condanne per delitti estranei all’uso delle armi ma lesivi di beni di primaria importanza, non risalenti nel tempo e sintomatici di insofferenza alle regole della convivenza civile. La sopravvenuta assoluzione in appello non incide sulla legittimità del diniego, da apprezzare secondo la regola del tempus regit actum.
Il Fatto
Il ricorrente chiede l’annullamento del decreto con cui il Questore di Firenze ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il diniego si fonda sulla mancanza del requisito della buona condotta, desunta da numerosi precedenti penali e di polizia, tra cui tre condanne in primo grado, tutte appellate.
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Sostiene di possedere i requisiti morali, di essere titolare del porto d’armi da lungo tempo e di essere esperto nel settore delle armi e degli esplosivi, anche in virtù del nulla osta per l’attività di fochino. Molte segnalazioni si sarebbero risolte con archiviazioni o assoluzioni. La domanda cautelare è stata respinta per difetto di fumus boni iuris. Il Ministero dell’Interno e la Questura si sono costituiti chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11 del T.U.L.P.S. individua i requisiti morali e i reati automaticamente ostativi; l’art. 43, secondo comma, in materia di porto d’armi, aggiunge al requisito della buona condotta la necessità di dare affidamento di non abusare delle armi. La Corte Cost. n. 440 del 1993 ha ritenuto illegittimo far gravare l’onere della prova esclusivamente sul privato. Da qui la distinzione tra poteri vincolati e poteri discrezionali: anche in assenza dei reati specifici, residua l’obbligo di valutare la specchiatezza del richiedente in funzione del titolo richiesto.
Nel caso concreto il provvedimento si fonda sulla mancanza di buona condotta, non su un giudizio di pericolosità o di rischio di abuso. La Questura ha considerato circa undici condotte contestate, di cui almeno tre oggetto di condanna in primo grado, tutte alla reclusione, per delitti commessi prevalentemente tra il 2016 e il 2018. Tali delitti, pur estranei all’uso delle armi e non automaticamente ostativi, offendono beni di primaria importanza, quali il patrimonio pubblico, la fede pubblica e gli interessi tributari, e sono significativi di un’indole insofferente al rispetto delle regole. La valutazione discrezionale non appare quindi irragionevole.
Il Collegio esamina poi la sentenza di assoluzione in appello prodotta dal ricorrente per uno dei gruppi di reati. Tale sopravvenienza non rileva: la legittimità del provvedimento, secondo la regola del tempus regit actum, va apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’emanazione. Permangono comunque le altre due condanne, anch’esse idonee a fondare la perdita del requisito.
Quanto al rilascio nel 2021 della licenza di fochino e alle competenze tecniche vantate, il Collegio ritiene che non rilevino, perché la valutazione della Questura non riguarda l’affidabilità nell’uso delle armi ma la mancanza di condotta specchiata. La licenza di fochino è stata rilasciata da altro Comune, previo nulla osta di altra Questura, in un procedimento diverso e senza approfondimento sui requisiti morali; inoltre il fochino non può detenere né portare esplosivi, ma solo svolgere le operazioni previste dall’art. 27 del d.p.r. n. 302 del 1956. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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