Incompatibilità ambientale del carabiniere e amicizia con soggetto pregiudicato (TAR Lombardia n. 291 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per incompatibilità ambientale del militare dell’Arma dei carabinieri, previsto dall’art. 238, comma 1, lett. a, d.P.R. 90/2010, non presuppone la sussistenza della colpa né un illecito disciplinare, ma risponde all’esigenza di preservare il decoro e il prestigio dell’Istituzione. È sufficiente l’oggettiva sussistenza di una situazione che, riferibile alla presenza in loco del dipendente, impedisca il sereno svolgimento del servizio e sia rimovibile mediante assegnazione ad altra sede. L’amicizia con persona pregiudicata al centro di un’indagine di vasta risonanza mediatica integra tale situazione, sia sotto il profilo del nocumento al prestigio dell’Arma, sia sotto quello del condizionamento dell’imparzialità nell’espletamento dei compiti. Il principio di proporzionalità non attiene alla scelta del rimedio, congruo per definizione, ma semmai alla sede di destinazione.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo dell’Arma dei carabinieri in servizio a Chiari, veniva raggiunto da un provvedimento del Comando Generale che ne disponeva il trasferimento d’autorità alla Stazione di Alessandria Principale, ai sensi degli artt. 34, 165 e 845 d.lgs. 66/2010 e dell’art. 1040 d.P.R. 90/2010. Il provvedimento muoveva da una segnalazione della Procura di Brescia, nell’ambito di un’indagine su un imprenditore locale, dalla quale emergevano assidue frequentazioni di alcuni militari con il soggetto indagato e un’incompatibilità ambientale degli stessi rispetto al distretto di Brescia.
Il ricorrente impugnava la determinazione davanti al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento. Dopo l’assegnazione alla Sezione staccata di Brescia e il rigetto della domanda cautelare, nel corso del giudizio rappresentava che il soggetto frequentato era stato assolto con formula piena da molti dei reati ascrittigli, con esclusione dell’aggravante mafiosa, sostenendo il venir meno del presupposto dell’incompatibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dall’Amministrazione dopo il trasferimento a domanda del ricorrente in altra sede, poiché il ricorso è comunque infondato nel merito.
Il trasferimento impugnato costituisce provvedimento per incompatibilità ambientale, distinto e autonomo rispetto al provvedimento disciplinare, pur traendo origine dai medesimi fatti. Il richiamo all’art. 238, comma 1, lett. a, d.P.R. 90/2010 fonda il duplice presupposto del nocumento al prestigio dell’Arma e del condizionamento dell’imparzialità del militare. Dalle intercettazioni emerge un rapporto di amicizia con il soggetto poi condannato: la conversazione in cui si discute del porto d’armi della compagna, il tono confidenziale, l’offerta di intercedere presso il Comandante, l’uso dell’espressione relativa ai rapporti con la Questura. Tali elementi confermano sia il pregiudizio al prestigio, indipendentemente dai profili disciplinari e dalla conoscenza delle condotte criminali, sia il condizionamento nell’esercizio delle funzioni.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il trasferimento per incompatibilità ambientale ha la funzione di preservare il decoro dell’Amministrazione e non presuppone la colpa del dipendente, con ampia discrezionalità dell’Amministrazione e sindacato limitato all’effettiva sussistenza della situazione e alla proporzionalità del rimedio (Cons. Stato, sez. IV, n. 5560 del 2021, che richiama sez. IV n. 7562 del 2020, sez. IV n. 7088 del 2019, sez. V n. 5783 del 2019). Il coinvolgimento di militari di grado superiore non esclude, ma accresce, l’incompatibilità. È inconferente la tesi sull’asserito coinvolgimento del pubblico ministero segnalante, poiché il provvedimento si fonda su un’autonoma valutazione dell’Amministrazione.
Quanto al termine di 180 giorni ex art. 1040, comma 1, lett. l, d.P.R. 90/2010, esso decorre dall’avvio del procedimento e il suo superamento non comporta comunque decadenza. Il principio di specificità della contestazione opera nel procedimento disciplinare e non è applicabile analogicamente al trasferimento d’autorità. L’interesse pubblico prevale sulle esigenze personali e familiari, recessive rispetto alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione (Cons. Stato, sez. II, n. 8615 del 2023; sez. II n. 466 del 2023; sez. II n. 5459 del 2019). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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