Accesso civico generalizzato ai dati dei laboratori privati per i test Covid (TAR Puglia n. 1176 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
I laboratori privati di analisi cliniche che, inseriti nell’elenco del Ministero della Salute, svolgono i test in vitro RT-PCR per SARS-CoV-2 e ne trasmettono i dati alla piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità esercitano un’attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche e rientrano tra i soggetti destinatari degli obblighi di trasparenza ex art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013. Ne consegue che i dati e i documenti relativi a tale attività sono soggetti all’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013. Il diritto spetta a chiunque, a prescindere dalla sussistenza di un interesse difensivo o dal collegamento tra il documento richiesto e una situazione individuale da tutelare, e non richiede motivazione. Il giudice amministrativo, accertato il diritto, ordina al soggetto privato di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione nel termine di trenta giorni.

Il Fatto

La ricorrente presentava in data 23.11.2023 un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 nei confronti di un laboratorio privato di analisi cliniche. L’istanza mirava a conoscere la data di autorizzazione ministeriale allo svolgimento dei test in vitro RT-PCR e il numero di test risultati positivi al SARS-CoV-2 inviati alle ASL regionali.

Il laboratorio non riscontrava l’istanza. La ricorrente proponeva quindi ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento del diritto all’ostensione e, in via subordinata, ove applicabile il rito ex art. 117 c.p.a., per l’accertamento dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’ambito soggettivo degli obblighi di trasparenza e richiama la previsione dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, che estende tali obblighi agli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative o attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

In forza dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, i laboratori autorizzati svolgono i test RT-PCR i cui esiti confluiscono nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici. La ricorrente ha dimostrato che il laboratorio intimato è inserito nel ristretto elenco ministeriale dei soggetti abilitati alla diagnosi molecolare su campioni respiratori.

Da ciò il Collegio deduce che l’attività svolta integra quella produzione di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni richiesta dalla norma, essendo il rilevamento dei dati pandemici realizzato proprio per mezzo dei test eseguiti dai laboratori privati. Non essendo in contestazione l’entità del bilancio degli enti privati, assume valore decisivo la natura di pubblico interesse dell’attività.

Il Collegio afferma quindi che l’accesso civico spetta per sua natura a prescindere da un interesse difensivo, può essere esercitato senza motivazione e deve essere riconosciuto in quanto inerente all’esercizio privato di pubbliche funzioni. A sostegno richiama il proprio precedente TAR Puglia Lecce, II, n. 968 del 2023 e la giurisprudenza amministrativa conforme (TAR Campania Napoli, V, n. 3828 del 2024; TAR Lombardia Brescia, I, n. 384 del 2024).

Il ricorso è pertanto accolto e viene dichiarato l’obbligo del laboratorio di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di giudizio sono compensate per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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