Carenza del periculum per la sospensione cautelare in caso di imminente rilascio del permesso di soggiorno ordinario (TAR Lombardia n. 289 del 01.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare di cui all’art. 55 c.p.a., non è sufficiente la prospettazione di un danno generico e non dimostrato, ma è necessario che il ricorrente alleghi un pregiudizio grave e irreparabile, attuale e concreto. Difetta il periculum in mora quando, a prescindere dalla fondatezza del ricorso, l’Amministrazione abbia già disposto e confermato il rilascio del titolo di soggiorno ordinario, di cui sia imminente la materiale consegna, atteso che il ricorrente non corre alcun rischio di espulsione o di respingimento alla frontiera e le esigenze che deducono l’urgenza sono rappresentate in modo vago e indimostrato.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina extracomunitaria, impugnava dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, il provvedimento con cui la Questura di Bergamo aveva rigettato l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, disponendone la revoca. Nell’istanza cautelare la ricorrente lamentava il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile, deducendo, da un lato, la necessità del titolo di lunga durata per esigenze finanziarie e di gestione connesse all’attività imprenditoriale svolta, e dall’altro il rischio di un respingimento alla frontiera in caso di rientro nel Paese di origine, stante il ritiro del titolo posseduto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, sebbene il permesso di soggiorno ordinario non fosse stato ancora materialmente consegnato alla ricorrente, il rilascio era già stato disposto nel provvedimento impugnato e confermato dall’Amministrazione con nota del 24.7.2026. Tale circostanza è stata ritenuta dirimente nell’economia del giudizio cautelare.

Il TAR ha quindi osservato che le esigenze finanziarie e di gestione, per le quali sarebbe indispensabile il permesso di lungo periodo, erano state rappresentate in modo assolutamente vago e comunque prive di dimostrazione. Il presupposto del periculum non può fondarsi su mere allegazioni generiche, ma richiede l’emersione di un danno concreto, attuale e specificamente provato.

Quanto al dedotto rischio di respingimento alla frontiera, il Tribunale ha escluso che sussista una volta disposto il rilascio del permesso ordinario, essendo imminente la consegna del titolo. Ha inoltre rilevato che l’eventuale viaggio nel Paese di origine era stato soltanto ipotizzato, senza che ne fosse prospettata in modo circostanziato e documentata l’impellente necessità, tale da non poter attendere i tempi del rilascio del permesso in corso di stampa.

In definitiva, il Collegio ha ritenuto insussistente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, respingendo la domanda cautelare, con compensazione delle spese in considerazione dell’iniziale ambiguità comportamentale dell’Amministrazione circa i tempi e le modalità del rilascio del titolo, che aveva reso necessario lo svolgimento di attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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