Inammissibile la sospensione dell’ordine di demolizione in assenza di provvedimenti incompatibili (Cass. pen. Sez. 3 n. 19258 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che rigetti l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’ingiunzione a demolire qualora non risulti l’emissione, da parte dell’ente titolare della funzione amministrativa, di provvedimenti il cui contenuto sia incompatibile con l’esecuzione dell’ordine di demolizione. L’accertamento giurisdizionale del silenzio-inadempimento del Comune su una richiesta di fiscalizzazione non vincola l’ente sul contenuto del provvedimento da adottare. La procedura di cui all’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 non è applicabile alle opere abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, poiché queste si considerano sempre in variazione essenziale, né a quelle che comportino la realizzazione di ulteriori superfici e volumetrie.

Il Fatto

Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza avanzata dall’erede del condannato, volta a ottenere la sospensione dell’efficacia dell’ingiunzione a demolire e dell’ordine di demolizione emesso a corredo di una sentenza di condanna per abusi edilizi in zona vincolata. La ricorrente lamentava la mancata considerazione dell’inerzia del Comune e il rischio di compromissione della restante parte dell’immobile in caso di demolizione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso manifestamente infondato, poiché il Tribunale aveva correttamente motivato il rigetto sulla base della circostanza non contestata dell’assenza di provvedimenti amministrativi incompatibili con l’esecuzione dell’ordine di demolizione. Secondo la Corte, la sentenza del TAR che accerta il mero silenzio-inadempimento del Comune non è idonea a fondare la sospensione, non essendovi elementi predittivi favorevoli all’esito del procedimento amministrativo.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la questione relativa alla stabilità dell’edificio è di natura tecnica e va affrontata in sede di esecuzione materiale delle opere. Ha inoltre escluso la percorribilità della procedura di fiscalizzazione dell’illecito, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui l’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 non trova applicazione per le opere realizzate in zona paesaggisticamente vincolata, che si considerano sempre in variazione essenziale e quindi in difformità totale, né per quelle che comportano la realizzazione di ulteriori superfici e volumetrie, come nel caso di specie.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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