Sospensione patente nel patteggiamento richiede motivazione se durata supera il minimo (Cass. pen. Sez. IV n. 40206 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel patteggiamento la clausola con cui le parti determinino contenuto e durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti. Il giudice che applica la sospensione della patente di guida ha l’obbligo di motivare espressamente la durata solo quando questa si discosti dal minimo edittale. La determinazione della durata va operata secondo i parametri dell’art. 218, comma 2, cod. strada, e non secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., restando autonome le motivazioni della sanzione penale e di quella amministrativa. È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che censuri l’erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, accogliendo la richiesta di patteggiamento con l’assenso del pubblico ministero, applica all’imputato la pena concordata per il delitto di omicidio stradale attenuato dalla non riconducibilità dell’evento alla sola azione od omissione del colpevole, con attenuanti generiche. Dispone inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni.

Il difensore ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 222, comma 2, cod. strada e dell’art. 444 cod. proc. pen., per aver il giudice ritenuto non vincolante l’accordo delle parti sulla durata della sospensione. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in punto di determinazione della durata, fissata in misura superiore alla media edittale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondato il primo motivo. La novellazione dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — che consente alle parti di chiedere di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata — non ha riguardato la materia delle sanzioni amministrative accessorie.

La Corte richiama il principio di Sez. IV n. 48556 del 14/11/2023, secondo cui la clausola che determini contenuto e durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ne afferma la fondatezza. Ricorda anzitutto l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 21369 del 26/09/2019, che ammette il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che censuri l’erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative.

Nel merito, sussiste in capo al giudice l’obbligo di argomentare espressamente in ordine alla durata della sospensione, tanto più quando questa si discosti dal minimo edittale. Il principio è quello di Sez. IV n. 24023 del 20/08/2020, ripreso da precedenti conformi: la motivazione è necessaria solo quando la misura si discosti dal minimo edittale, non quando vi coincida o se ne allontani di poco.

Tale obbligo non risulta assolto: il sintetico riferimento alle «concrete modalità del fatto» costituisce motivazione apparente, perché il parametro utilizzato non rientra tra quelli normativamente previsti. La determinazione della durata deve fondarsi sui parametri dell’art. 218, comma 2, cod. strada, come affermato da Sez. IV n. 4740 del 18/11/2020, restando autonome le motivazioni della sanzione penale e di quella amministrativa.

Consegue l’annullamento della sentenza limitatamente alla durata della sospensione, con rinvio al Tribunale di Ragusa in diversa composizione fisica, e il rigetto del ricorso nel resto, con declaratoria di irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *