Colpa grave da connivenza passiva ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. IV n. 40207 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per accertare se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare, ma dall’accertamento della condotta del richiedente, da ricostruirsi alla luce della sentenza assolutoria, valutandola con giudizio ex ante e con iter motivazionale autonomo rispetto a quello del processo di merito. Non occorre che tale condotta integri di per sé reato: è sufficiente che, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Integra la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto la presenza consapevole e ripetuta dell’istante agli incontri in cui altri consuma la condotta estorsiva, quando essa sia percepibile come indice di contiguità all’attività criminale e ponga la condotta in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo.
Il Fatto
Il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal novembre 2017 e poi agli arresti domiciliari fino al novembre 2020, per un periodo complessivo di oltre mille giorni, nell’ambito di un procedimento per associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata. All’esito del giudizio di primo grado era stato assolto da tutti i capi di imputazione.
Con ordinanza del 22 maggio 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria aveva rigettato la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, ravvisando una colpa grave nella condotta di connivenza passiva con l’attività criminosa di un congiunto. Proposto ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che l’assoluzione aveva escluso la sua consapevolezza dell’illecito altrui.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sulla contestata colpa grave. Ha anzitutto ribadito l’orientamento consolidato: nel giudizio di riparazione il thema probandum non è la responsabilità penale, ma la condotta del richiedente, da valutare con giudizio ex ante per stabilire se essa abbia costituito il presupposto che ha ingenerato la falsa apparenza dell’illecito. Il raffronto è tra la condotta dell’istante e le ragioni poste a fondamento dell’intervento cautelare.
Ha poi richiamato il principio per cui la condizione ostativa può essere integrata da condotte sia extraprocedimentali sia processuali e dalle c.d. frequentazioni ambigue con soggetti gravati da precedenti, purché sostenute da adeguata motivazione sulla loro idoneità a essere lette come indizi di complicità. Nella specie, la presenza dell’istante ad appuntamenti di accertata natura estorsiva, unita al legame parentale e alla frequentazione del congiunto, era stata ritenuta dalla Corte territoriale sufficiente a qualificare la condotta come colposa.
La Corte ha ribadito che la connivenza passiva rileva quando l’atteggiamento tollera la consumazione del reato in presenza di una posizione di garanzia, oppure oggettivamente rafforza la volontà criminosa dell’agente, con prova della conoscenza dell’attività illecita. Ha quindi ritenuto la motivazione dell’ordinanza esaustiva e coerente, non manifestamente illogica e conforme ai principi in materia.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La Corte non ha liquidato le spese del Ministero, poiché la memoria depositata si limitava a richiamare principi giurisprudenziali senza confrontarsi con i motivi.
Nota della Redazione
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