Controversia sulla natura pubblica della strada rurale e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Trentino-Alto Adige n. 308 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto dell’amministrazione di stralciare una strada dall’elenco della rete viaria rurale non costituisce espressione di potere autoritativo, ma atto di natura meramente ricognitiva dei requisiti della via e del suo uso pubblico. La controversia che investe l’accertamento della natura pubblica o privata della strada e l’esistenza di un diritto di godimento della collettività ha ad oggetto diritti soggettivi e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice amministrativo deve pertanto dichiarare il difetto di giurisdizione, ancorché la domanda sia formalmente diretta all’annullamento del diniego di declassificazione.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un maso, ha impugnato la nota con cui la Provincia autonoma ha rigettato la sua istanza di stralcio di un tratto di strada rurale dall’elenco della rete viaria, insieme alla presupposta presa di posizione del Comune e agli atti connessi, tra cui la richiesta di inserimento della via nel registro e il rilievo del Servizio forestale.

La strada era stata realizzata negli anni 1995/1996 dall’amministrazione provinciale con fondi pubblici per collegare tre masi, previo atto di sottomissione dei proprietari dell’epoca. Iscritta nella rete rurale, era stata stralciata nel 2015 e poi nuovamente inserita nel 2023 su richiesta del Comune. La ricorrente ha chiesto l’accertamento che il tratto non possiede i requisiti di strada rurale a uso pubblico ai sensi della L.P. n. 50/1988.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni e dai controinteressati, che hanno qualificato la controversia come relativa ad assetti proprietari e a diritti soggettivi.

La giurisdizione si determina sulla base della domanda, in ragione della causa petendi desumibile dal petitum sostanziale, ai sensi degli artt. 5 e 386 cod. proc. civ. La ricorrente ha chiesto in via centrale l’accertamento che il segmento viario non è una strada rurale a uso pubblico ed è perciò privato; i motivi di doglianza mirano a dimostrare il difetto dei requisiti.

Gli atti impugnati, a ben vedere, non hanno altro contenuto se non quello ricognitivo della natura della via, a giustificazione del mantenimento dell’iscrizione. Essi hanno carattere essenzialmente dichiarativo e sono privi di autonomi effetti provvedimentali. Il rifiuto di stralcio è strettamente consequenziale alla riconosciuta natura del bene: manca una ponderazione d’interessi e l’esercizio di una voluntas autoritativa.

Non ricorre quindi l’ipotesi dell’accertamento incidentale sulla natura pubblica o privata della via, conoscibile dal giudice amministrativo ex art. 8 cod. proc. amm. La controversia riguarda direttamente ed esclusivamente la natura della strada (viene richiamata Cass. Sez. Un. n. 26897 del 2016, secondo cui la classificazione ha funzione dichiarativa e la relativa azione è devoluta al giudice ordinario). Il principio vale anche per il rifiuto di declassificazione, che equivale al perdurare del riconoscimento dell’uso pubblico.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con rimessione al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. e possibilità di riproposizione nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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