Rinnovo permesso per lavoro autonomo, dichiarazioni dei redditi non bastano (TAR Toscana n. 163 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, l’onere di provare la disponibilità del requisito reddituale grava sul cittadino straniero. La dichiarazione dei redditi non costituisce, di per sé, documento idoneo a dimostrare i redditi percepiti: è una dichiarazione di scienza con cui il contribuente autoliquida l’imposta, priva di efficacia probatoria privilegiata, e può costituire solo un mero principio di prova superabile da indizi contrari. È pertanto necessario un quid pluris documentale di natura contabile e fiscale, idoneo a comprovare entrate e uscite dell’attività. La mancanza di tale riscontro, unita alla tardività della dichiarazione presentata a ridosso dell’istanza, giustifica il rigetto del rinnovo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo in quanto titolare di impresa individuale per il commercio al dettaglio, presentava in data 10.03.2022 istanza di rinnovo del titolo alla Questura di Pistoia. L’Amministrazione, all’esito del contraddittorio procedimentale, rigettava l’istanza con decreto del 2.12.2022, rilevando la carenza di redditi sufficienti e l’assenza di circostanze valutabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere: l’Amministrazione non avrebbe considerato i redditi dichiarati né il livello di integrazione sociale maturato dal 2019. Il Tribunale rigettava l’istanza cautelare con ordinanza n. 167/2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 impone al lavoratore extracomunitario di dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, superiore al livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Su tale presupposto si innesta la regola sull’onere probatorio: la dimostrazione del requisito reddituale compete al cittadino straniero.
Il Tribunale esclude che la dichiarazione dei redditi possa assolvere da sola a tale onere. Richiamando un orientamento consolidato, rileva che essa non è atto pubblico di fede privilegiata, ma dichiarazione di scienza con cui il contribuente autoliquida l’imposta: vale come mero principio di prova, superabile da indizi di segno contrario. Nel caso concreto gli indizi contrari sono plurimi e non contestati: dichiarazione delle persone fisiche 2021 (periodo d’imposta 2020) presentata in ritardo il 24.05.2022 e non liquidata; assenza di modelli di pagamento IVA a fronte di crediti asseritamente portati a compensazione; piano di ammortamento del debito INPS inferiore a un terzo del dovuto, pari a euro 14.842,00; redditi d’impresa da banche dati INPS ben al di sotto della soglia annuale richiesta.
La tardività della dichiarazione assume rilievo autonomo: presentata appena una settimana prima dell’istanza di rinnovo, appare strumentale alla stessa. Il Collegio richiama inoltre l’esigenza di un quid pluris documentale, con allegazione di documentazione contabile e fiscale idonea a comprovare entrate e uscite dell’attività: nel caso di specie è prodotta solo un’informale ricostruzione del bilancio 2022, insufficiente a integrare l’onere probatorio.
Quanto agli elementi ostativi all’espulsione ex art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998, il ricorrente non ha allegato motivi personali, familiari o di salute. La certificazione medica depositata il 22.01.2024 è successiva al provvedimento impugnato e, dall’anamnesi, non emerge una situazione incompatibile con il rigetto. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con compensazione delle spese. Il Collegio dispone infine la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, stante la manifesta infondatezza del gravame.
Nota della Redazione
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