Sospensione sine die di discoteca e confusione tra sanzione e ordinanza contingibile (TAR Campania n. 1682 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inibitoria, totale o parziale, dell’esercizio di un’attività economica per inquinamento acustico rientra tra i possibili contenuti delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 9 L. 447/1995, ma non può mai costituire sanzione per la violazione delle condizioni di esercizio autorizzato, punita dall’art. 10 L. 447/1995 con sanzione meramente pecuniaria. La sospensione presuppone eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, di cui il provvedimento deve dare puntualmente conto, ed è riservata al sindaco, non al dirigente. È illegittima l’ordinanza dirigenziale che, invocando l’inottemperanza a un risalente provvedimento sindacale, disponga la sospensione sine die dell’attività senza previi accertamenti tecnici: essa è equivoca, sanzionando con misura non prevista ovvero esercitando un potere contingibile fuori competenza. La sospensione a tempo indeterminato si atteggia, nella sostanza, a revoca dell’autorizzazione, adottata in assenza dei presupposti del potere di secondo grado.
Il Fatto
La ricorrente, società titolare di un locale del tipo discoteca, impugna l’ordinanza con cui il Dirigente del III Dipartimento del Comune di Sorrento ha disposto la cessazione dell’attività di intrattenimenti musicali. A fondamento il provvedimento pone il disturbo alla quiete pubblica, già accertato in un pregresso procedimento e confermato dalla pendenza di un procedimento penale.
La società deduce di essere subentrata nella gestione solo in data 15.11.2023, mentre i rilievi contestati risalivano quasi tutti agli anni 2022 e 2023, quando l’attività era esercitata da altra ditta, il cui titolare era stato destinatario di sanzioni penali. L’ultimo episodio, del 25.5.2024, non sarebbe stato suffragato da accertamenti idonei. Il ricorso deduce incompetenza del dirigente, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 9 L. 447/95, superamento della disciplina sulla liberalizzazione degli orari e omissione delle garanzie procedimentali. In sede cautelare il provvedimento era stato sospeso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla nozione normativa di inquinamento acustico offerta dall’art. 2, comma 1, L. 447/1995, e dal sistema dei valori limite di immissione, determinati in funzione della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d’uso della zona. Quando ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, l’art. 9 consente alle autorità ivi elencate, con provvedimento motivato, di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività.
Da qui la prima decisiva distinzione: l’inibitoria dell’esercizio dell’attività rientra certamente tra i contenuti possibili dell’ordinanza contingibile e urgente, a tutela della salute e dell’ambiente in caso di necessità, ma non può giammai costituire sanzione per la violazione delle condizioni di esercizio autorizzato, che l’art. 10 punisce con sanzioni meramente pecuniarie.
Su questo crinale il provvedimento impugnato è inficiato da indubbia equivocità. Per un verso si atteggia come sanzionatorio, irrogando però una sanzione non prevista dall’ordinamento; per altro verso, come ordinanza contingibile e urgente, difettando in tal caso di competenza, riservata al Sindaco, e di istruttoria e motivazione. Sono del tutto carenti gli accertamenti previ: la misurazione dei livelli sonori in tesi incompatibili e la stessa imputabilità della contestata recidiva con riferimento alle pregresse contestazioni rivolte a soggetto differente. Manca altresì la motivazione circa il rischio o la lesione per la salute o l’ambiente.
Il Collegio aggiunge un autonomo rilievo: una sospensione sine die non è in sé consentita dall’ordinamento, qualificandosi nella sostanza come revoca dell’autorizzazione, adottata in assenza dei presupposti di legge richiesti per l’esercizio del potere di secondo grado.
Il ricorso è dunque accolto, con annullamento dell’atto impugnato e salvezza dei successivi provvedimenti dell’Amministrazione. Il Collegio ribadisce che tutti i provvedimenti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente in materia di inquinamento acustico devono seguire l’iter procedimentale della L. 447/1995 ed essere assistiti dai doverosi previ accertamenti tecnici, onde evitare che l’esercizio di attività economiche sia limitato in mancanza della stringente verifica dei presupposti di legge. Le spese seguono la soccombenza, con condanna del Comune; compensazione tra le parti private.
Nota della Redazione
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