Ottemperanza al decreto della Corte d’appello e poteri del giudice amministrativo (TAR Campania n. 1666 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e la persistente inerzia dell’amministrazione, dichiara l’obbligo di dare esecuzione al provvedimento entro un termine perentorio. L’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sull’amministrazione intimata, secondo il principio generale in tema di prova dell’adempimento. Il creditore deve aver previamente assolto agli obblighi di cui all’art. 5-sexies della legge n. 208/2015. Il giudice dell’ottemperanza può essere adito, in unico grado, anche per la condanna al pagamento degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. In caso di ulteriore inottemperanza si nomina sin d’ora il commissario ad acta.

Il Fatto

Con decreto la Corte d’appello di Napoli ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 8.640,00, oltre interessi legali dalla domanda, ovvero dal 27.02.2019 al soddisfo. Il decreto è stato munito di formula esecutiva e notificato all’Amministrazione, presso il domicilio eletto ope legis dell’Avvocatura di Stato e presso il domicilio reale.

A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione del decreto e al pagamento degli interessi legali maturati successivamente alla notifica del ricorso. Il Ministero si è costituito con memoria formale. La causa è pervenuta alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il contenuto del titolo azionato: la condanna al pagamento della somma indicata, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Il decreto è stato munito di formula esecutiva, notificato all’Amministrazione e, come comprovato dalla certificazione in atti, è passato in giudicato.

Il giudice verifica quindi il presupposto soggettivo dell’azione: il creditore ha assolto agli obblighi previsti dall’art. 5-sexies della legge n. 208/2015, con l’invio della relativa comunicazione a mezzo pec.

Sul piano probatorio il Collegio richiama il principio per cui, in tema di prova dell’adempimento, l’onere incombe sul debitore: il Ministero intimato non ha provato l’avvenuto pagamento. Richiama, sul punto, Cass. S.U. n. 12533/01. Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della sentenza.

È altresì accolta la domanda di condanna al pagamento degli interessi legali maturati successivamente alla notifica del ricorso per ottemperanza. Il Collegio ritiene che tale azione possa essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, per le somme maturate dopo il passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.

Quanto al profilo esecutivo, si individua sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, da designarsi a cura del Capo dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia. Questi, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico del Ministero, liquidate come in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *