Sospensione dei termini in conferenza di servizi e obbligo di decidere secondo (TAR Puglia n. 760 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione competente non può legittimamente sospendere i termini di una conferenza di servizi decisoria in attesa dell’esito di un diverso e distinto procedimento amministrativo, avviato da altra amministrazione e in costanza di normativa non più in vigore. In applicazione del principio tempus regit actum e della norma attributiva del potere, l’ente procedente deve evadere l’istanza ricevuta, verificando la ricorrenza dei requisiti fattuali e giuridici di assentibilità in base alla disciplina vigente. La sospensione fondata su tale presupposto è viziata per eccesso di potere sotto i profili della carenza di istruttoria e di motivazione, per l’obliterata valutazione dei presupposti di legge. Il giudice amministrativo non può, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Provincia di Brindisi ha disposto di assoggettare a valutazione d’impatto ambientale il progetto di un impianto agrovoltaico di potenza pari a 6.930,88 kWp, da realizzarsi nel territorio comunale, con relativo impianto di rete per la connessione.
Nelle more del giudizio, la società ha presentato al Comune istanza per l’avvio della procedura abilitativa semplificata ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 28/2011, invocando l’esenzione da screening V.I.A. prevista dall’art. 47, comma 11-bis, d.l. n. 13/2023, convertito in legge n. 41/2023. Il Comune ha quindi sospeso i termini della conferenza di servizi decisoria. Avverso tale sospensione la società ha proposto motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del ricorso introduttivo. Per effetto della normativa sopravvenuta, la ricorrente ha manifestato interesse all’evasione dell’istanza di procedura abilitativa semplificata, in luogo della valutazione di impatto ambientale, attesa la potenza dell’impianto entro i limiti indicati dalla disposizione richiamata.
Passando al merito dei motivi aggiunti, il Tribunale accoglie il primo motivo, con cui si censura il provvedimento comunale per violazione del principio tempus regit actum e per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione.
La sospensione impugnata risulta motivata esclusivamente in ragione di quanto rappresentato in conferenza dalla Provincia di Brindisi: l’esclusione dal campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a V.I.A. dei progetti fotovoltaici di potenza inferiore ai 10 MW rientranti nella fattispecie del comma 11-bis; la persistente vigenza delle soglie dimensionali ridotte del 50% in presenza di altri impianti entro un chilometro, ai sensi dell’art. 4 dell’Allegato al d.m. 30.03.2015; l’avvenuto assoggettamento a V.I.A. con il provvedimento provinciale del 24.03.2023.
Il Collegio ritiene tali argomenti non idonei a sostenere la sospensione. L’autorità titolare del potere non può sospendere i termini della conferenza fino all’esito di un procedimento distinto, iniziato da altra amministrazione e in costanza di normativa non più in vigore. Deve invece evadere l’istanza ricevuta e verificarne i requisiti di assentibilità secondo la disciplina vigente.
Il provvedimento è inoltre viziato per carenza di istruttoria e di motivazione, avendo l’amministrazione obliterato la valutazione dei presupposti di legge per l’accoglimento dell’istanza. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti, formulati in via subordinata, e l’impossibilità per il giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, essendosi la conferenza arrestata con la determinazione soprassessoria.
Il ricorso introduttivo è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; i motivi aggiunti sono accolti con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese seguono la soccombenza e sono compensate nei confronti della Regione Puglia, estranea all’adozione dell’atto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.