Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 1632 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore assolve l’onere probatorio con la produzione del titolo esecutorio, divenuto definitivo e non opposto, e con il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo vanno provati, ai sensi dell’art. 2697 c.c., da chi ha interesse ad eccepirli: incombe quindi sull’amministrazione debitrice allegare e dimostrare una valida ragione del proprio inadempimento. Accertata la persistenza dell’obbligo, il giudice ordina l’integrale esecuzione del giudicato e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Al commissario dirigente dello stesso Ministero non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il Giudice del Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro, con decreto ingiuntivo del 15.05.2024, n. 584/2024, ha accertato il diritto della ricorrente, docente, di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore di € 500,00, oltre accessori.

Il decreto è stato notificato a mezzo pec, è divenuto definitivo e ulteriormente notificato ai fini dell’esecuzione. L’amministrazione non ha adottato alcun atto esecutivo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato e ritualmente proposto, giusta la notificazione del titolo esecutivo, del decreto di esecutorietà e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. La verifica dell’ottemperanza muove dalla corretta allocazione dell’onere della prova.

Il Tribunale applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, costituito dalla decisione del giudice ordinario divenuta esecutoria, secondo la previsione dell’art. 112 c.p.a. Incombeva dunque sull’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti, ma essa non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.

Da ciò deriva l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo si estende alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e per la registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025 e ad altre pronunce conformi. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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