Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3507 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione agli obblighi discendenti da un titolo giudiziale passato in giudicato e ne ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere decorso al momento della proposizione del ricorso. La mancata prova della consegna di una nota dell’ente al difensore della controparte non integra dimostrazione dell’adempimento. È inammissibile la domanda di rivalutazione monetaria formulata per la prima volta nella memoria di replica e non notificata alla controparte, non potendo gli accessori del credito essere riconosciuti oltre la misura stabilita nella sentenza passata in giudicato. Per l’ulteriore inadempienza si nomina commissario ad acta il Segretario Generale dell’ente.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’esecuzione, nei confronti del Comune di Militello in Val di Catania, della sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, n. 104/2017, confermata dalla Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, n. 199/2020, e dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1235/2023. Si tratta di un credito di natura risarcitoria riconosciuto in favore del lavoratore.

Il Comune si è costituito e ha dedotto di aver trasmesso al difensore del ricorrente una proposta di transazione rimasta inesitata, e di aver poi rappresentato l’intenzione di provvedere al pagamento chiedendo le coordinate bancarie. Ha inoltre sostenuto di non poter pagare in assenza della dichiarazione di tracciabilità imposta dalla disciplina antiriciclaggio, e di aver riconosciuto il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000. Il ricorrente ha replicato di non aver ricevuto la nota del 7 novembre 2025 e di contestare il quantum liquidato, per l’omessa rivalutazione monetaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare l’ammissibilità dell’azione esecutiva. Il ricorso è stato notificato il 5 aprile 2024 e la notifica del titolo esecutivo è avvenuta il 24 novembre 2023. Alla data di proposizione era dunque decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44 del decreto-legge n. 269/2003.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che non vi è prova della consegna al procuratore del ricorrente della nota del Segretario Generale in data 7 novembre 2025. L’amministrazione non ha quindi dimostrato l’adempimento degli obblighi derivanti dai titoli giudiziali. Da qui l’accoglimento del ricorso, con ordine di dare esecuzione alle tre sentenze entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notifica su istanza di parte se anteriore.

Il Collegio ha poi esaminato la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria, formulata dal ricorrente soltanto nella memoria di replica e non notificata alla controparte. L’ha dichiarata inammissibile per tale ragione processuale. Ha aggiunto, in via di ulteriore argomento, che la domanda non potrebbe comunque trovare accoglimento in questa sede: gli accessori del credito vanno riconosciuti nella misura fissata dalla sentenza passata in giudicato, che ha condannato il Comune al risarcimento “oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo effettivo”.

Infine, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, è stato nominato commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il Segretario Generale del Comune, con facoltà di delega ad altro funzionario in possesso della necessaria professionalità, perché provveda in via sostitutiva nel successivo termine di sessanta giorni. Insediatosi, il commissario deve dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Sezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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