Sopravvenuta carenza d’interesse per soddisfazione dell’utilità (TAR Sicilia n. 3515 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice. Questi non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Il Fatto

La ricorrente, abilitata alla professione di veterinaria, aveva partecipato al concorso per titoli ed esami indetto da un Ateneo per l’ammissione al primo anno di una Scuola di Specializzazione dell’Area Veterinaria. Collocata all’ultimo posto della graduatoria di merito, era rimasta esclusa dall’ammissione.

Ha quindi impugnato davanti al TAR Sicilia la graduatoria definitiva, il verbale della Commissione e gli atti consequenziali. Nel corso del giudizio è emerso che l’Ateneo, con proprio decreto rettorale, aveva rettificato la graduatoria senza modificare la posizione della ricorrente; il Consiglio della Scuola aveva poi ottenuto l’ampliamento della capacità formativa, portando gli iscritti al primo anno da venti a trenta. Per effetto dello scorrimento della graduatoria la ricorrente ha potuto iscriversi e ha successivamente conseguito la specializzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la parte ha dichiarato in udienza la sopravvenuta carenza d’interesse, confermando la perdita di utilità del ricorso. La sopravvenienza di una condizione di fatto e di diritto ha privato gli atti impugnati degli effetti propri e ha consentito alla ricorrente di ottenere l’utilità cui aspirava.

La decisione si fonda sul principio di piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. Fino a quando la causa non viene trattenuta per la decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse, determinando la presa d’atto del giudice.

Il giudice amministrativo non dispone del potere di procedere d’ufficio, né di sostituirsi alla parte o di sindacarne la valutazione. A sostegno dell’orientamento il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816, Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031 e Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968.

Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La peculiarità della vicenda e l’esito satisfattivo extraprocessuale giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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