Ricorso sul sostegno didattico improcedibile per fine anno scolastico (TAR Campania n. 5094 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il PEI e le determinazioni sull’organico di sostegno, proposto per un determinato anno scolastico, diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando quell’anno scolastico si sia concluso prima della decisione, essendo i provvedimenti impugnati ad efficacia temporalmente limitata. Anche l’eventuale accoglimento nel merito non arrecherebbe alcun vantaggio alla sfera giuridica del ricorrente. La declaratoria di improcedibilità non preclude però il riconoscimento delle spese di lite al ricorrente quando il ricorso abbia avuto efficacia causale sull’attribuzione del beneficio in via cautelare. Il giudice amministrativo, in materia di diritto fondamentale all’istruzione del minore con disabilità, non può addossare al ricorrente le conseguenze della durata del processo.

Il Fatto

I genitori di un minore con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, agivano davanti al TAR Campania per l’annullamento del PEI relativo all’anno scolastico 2023/2024 e delle determinazioni con cui era stato definito l’organico di fatto dei posti di sostegno. Al minore erano state assegnate ventidue ore settimanali di insegnamento di sostegno, a fronte di un orario scolastico di trenta ore.

I ricorrenti chiedevano altresì la declaratoria del diritto al sostegno per l’intero orario di frequenza e l’obbligo di rettifica del piano educativo individuale. Nella fase cautelare il Tribunale accoglieva l’istanza, ordinando all’amministrazione di riesaminare il PEI sulla sola valutazione di fabbisogno e di assegnare in via interinale le ore idonee a coprire l’intero orario scolastico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio, all’udienza pubblica, un possibile profilo di improcedibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., stante l’intervenuta conclusione dell’anno scolastico cui il ricorso si riferisce. La questione viene assegnata in decisione e costituisce il nodo centrale della sentenza.

Il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.. La ragione è stringente: essendo terminato l’anno scolastico 2023/2024, per il quale era stato impugnato il relativo PEI, anche l’eventuale accoglimento nel merito non recherebbe alcun vantaggio alla sfera giuridica dei ricorrenti. I provvedimenti impugnati hanno infatti efficacia temporalmente limitata all’anno scolastico di riferimento.

La pronuncia processuale non travolge però il regolamento delle spese. Il Collegio ritiene che queste debbano essere riconosciute ai ricorrenti, perché il ricorso ha avuto efficacia causale sull’attribuzione al minore delle ore idonee a coprire l’intero orario scolastico, operata con l’ordinanza cautelare n. 803 del 2024. La soccombenza sostanziale dell’amministrazione giustifica quindi la condanna, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Le spese sono liquidate in 750,00 euro, oltre accessori di legge, tenuto conto che la medesima somma era già stata riconosciuta per la fase cautelare. La sentenza ordina infine l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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