L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede preavviso (C.G.A.R.S. n. 200 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un abuso edilizio costituisce esercizio di potere vincolato e doveroso e non richiede, per la sua adozione, la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990. La partecipazione del privato non può determinare un esito diverso quando la legittimità dell’atto riposa sull’accertata assenza del titolo abilitativo e sulla presenza di vincoli paesaggistici e sismici. La normativa non prevede alcun termine minimo tra l’accertamento dell’abuso e l’adozione del provvedimento repressivo, la cui tempestività è conforme al principio di buon andamento. L’intervento abusivo va infine valutato nella sua unitarietà, non frazionando le opere per sottrarle alla sanzione ripristinatoria.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’ordinanza con cui il Comune di Santa Marina Salina le aveva ingiunto la demolizione delle opere realizzate in ampliamento di un manufatto sito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico. Il ricorso si fondava su tre censure: mancata comunicazione di avvio del procedimento, esiguità del termine tra accertamento e notifica dell’ordinanza, e qualificazione delle opere come soggette ad autorizzazione anziché a concessione.
Il TAR, respinta l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse legata a un’istanza di sanatoria, aveva rigettato tutte le doglianze. La ricorrente ha proposto appello, riproponendo sostanzialmente i medesimi motivi in forma di critica alla sentenza. Il Comune si è costituito anche in secondo grado.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva che il capo della sentenza che aveva respinto l’eccezione di carenza di interesse non è stato impugnato, con formazione del giudicato interno sul punto.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Per pacifica giurisprudenza, l’attività di repressione degli abusi edilizi mediante ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990, come ribadito da Cons. di Stato, sez. II, 15 marzo 2024, n. 2554. La Corte aggiunge che la partecipazione del privato non avrebbe comunque potuto mutare l’esito, risultando l’ordinanza legittima sotto l’assorbente profilo dell’assenza di concessione edilizia e di autorizzazione degli enti preposti alla tutela dei vincoli.
Quanto al secondo motivo, il Collegio condivide la difesa comunale: il provvedimento, adottato ad oltre un mese dall’accertamento dei presupposti e in assenza di margini di discrezionalità, è congruo nei tempi rispetto ai principi di efficacia, efficienza, economicità e speditezza dell’azione amministrativa. La censura di violazione dell’art. 97 Cost. non regge: mancando un termine dilatorio, la tempestività dell’atto è conforme al principio di buon andamento.
Il terzo motivo è parimenti infondato. L’appellante sostiene che le opere costituirebbero “volumi tecnici” strumentali all’edificio, ma l’affermazione contrasta con l’accertamento analitico dei lavori in ampliamento, che comprende un vano, due camere da letto rifinite e complete di impianti e un deposito in muratura. La definizione di volume tecnico è certamente inappropriata rispetto alle camere da letto. La Corte ricorda che l’intervento abusivo deve essere considerato nella sua unitarietà, secondo consolidato orientamento recentemente ribadito da C.G.A.R.S., sez. giur., 3 febbraio 2025, n. 91.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese attesa la risalenza nel tempo della controversia.
Nota della Redazione
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